Cassazione Civile, Ordinanza n. 18526/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto, già socio e legale rappresentante della società poi fallita, aveva insinuato al passivo un credito chirografario di euro 2.797.360,13, qualificandolo come corrispettivo residuo di una cessione del 60% delle quote di un'altra società al prezzo di euro 4.050.000, pur descrivendo l'operazione, in sede contabile e nell'insinuazione, come "finanziamento soci infruttifero". Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo simulato il prezzo; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'operazione fosse in realtà un finanziamento soci o comunque un apporto economico del socio alla società, in un contesto di conflitto di interessi e di lunga inerzia nel richiedere il pagamento. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1414, comma 2, e 1813 c.c., sostenendo che le partecipazioni sociali non possono essere oggetto di mutuo e che quindi era giuridicamente erronea la riqualificazione della cessione di quote come "mutuo mobiliare"; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., perché gli indizi valorizzati dal tribunale non avrebbero avuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza, trattandosi in sostanza di una diversa lettura dei fatti; 3) violazione degli artt. 2424, 2427, 2478-bis e 2467 c.c., poiché, anche a voler ravvisare un finanziamento soci, il credito avrebbe dovuto essere ammesso al passivo quantomeno in via postergata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse in realtà una rivalutazione di merito sulla qualificazione dell'operazione e ha richiamato l'ampiezza della nozione di finanziamento dei soci ex art. 2467 c.c., comprensiva di apporti economici effettuati "in ցանկացած forma". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sugli indizi presuntivi mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, mentre in sede di legittimità è deducibile solo un vizio di sussunzione in tema di presunzioni, non una differente inferenza probabilistica. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per novità della questione, non risultando trattata nei gradi di merito; la Corte ha comunque osservato che dalla motivazione del giudice di merito emergeva il riferimento, sia pure non chiarissimo, a una duplice simulazione: del negozio e del relativo prezzo/valore del finanziamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la simulazione relativa del contratto; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma considera la censura inammissibile perché involge la qualificazione di merito dell'operazione.
Invocato per escludere che partecipazioni sociali possano essere oggetto di mutuo; la Corte osserva invece che la nozione di finanziamento dei soci ex art. 2467 c.c. è ampia e non limitata ai contratti di credito.
La censura è inammissibile perché in cassazione è deducibile solo un vizio di sussunzione sulle presunzioni, non una diversa ricostruzione fattuale o una differente inferenza probabilistica.
La violazione di tali norme è denunciabile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente sussunto gli indizi rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza o ne abbia invertito l'uso logico-probatorio.
Invocato dal ricorrente insieme ad altre norme contabili per sostenere l'ammissibilità postergata del credito; il motivo è dichiarato inammissibile perché nuovo.
Richiamato dal ricorrente in chiave contabile; nessuna specifica interpretazione viene fornita, poiché la questione è reputata nuova.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rappresentazione contabile del rapporto; la Corte non entra nel merito per novità della censura.
La nozione di finanziamento dei soci è letta in senso sostanziale e ampio, comprendendo finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e più in generale qualsiasi apporto economico utile del socio, non solo i contratti di mutuo in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Richiamato quale norma introduttiva del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c., il concetto di finanziamento va inteso in senso sostanziale e ampio: non è limitato ai contratti di mutuo in senso tecnico, ma può ricomprendere qualunque apporto economico utile del socio effettuato in qualsiasi forma.
- In cassazione, la censura relativa alla prova per presunzioni è ammissibile solo come vizio di sussunzione: il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria ricostruzione dei fatti o la propria inferenza probabilistica a quella compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione della qualificazione giuridica di un'operazione negoziale è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito.
- Le questioni non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la novità della censura ne determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per la condanna alle spese e per il raddoppio del contributo unificato, se ricorrono le condizioni di legge.
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