Cassazione Civile, Ordinanza n. 13482/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una precedente decisione che aveva condannato la società al pagamento di somme in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, in esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale poi confermata in appello. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che quantificava il dovuto, ma la Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché il ricorso in appello risultava depositato senza valida procura per il secondo grado: la procura allegata era espressamente riferita al solo primo grado, e una seconda procura, pur depositata telematicamente il giorno successivo, era stata ritenuta non idonea a sanare il vizio, anche perché intervenuta dopo la costituzione dell'appellante. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 182 c.p.c., oltre che dell'art. 10 del d.P.R. n. 123/2001, sostenendo: (1) che la procura esisteva ed era stata trasmessa telematicamente prima della scadenza del termine per appellare; (2) che, in ogni caso, la procura rilasciata nel primo grado, non essendo stata revocata, poteva valere anche per l'appello in quanto idonea a identificare difensori e oggetto della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che la procura depositata con l'atto di appello era limitata in modo inequivoco al solo primo grado, non contenendo formule idonee a estenderla ai gradi successivi né alcun riferimento al potere di impugnare. Ha inoltre escluso che la seconda procura, formata su supporto cartaceo e poi digitalizzata, potesse valere come procura "in calce" al ricorso in appello, perché non era stata depositata contestualmente al ricorso nella medesima busta telematica ed era intervenuta dopo il perfezionamento della costituzione dell'appellante. La Corte ha pure precisato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di sanare la mancanza o l'inesistenza della procura alle liti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
terzo comma, ultima parte; ultimo comma
La procura speciale si presume conferita per un determinato grado se non emerge una volontà diversa; nel deposito telematico la copia informatica della procura cartacea può equivalere a procura in calce solo se trasmessa insieme all'atto nella medesima busta telematica. Se il testo della procura è limitato al solo primo grado, essa non si estende all'appello.
Non consente di sanare la mancanza o l'inesistenza della procura alle liti.
Nel rito del lavoro la costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso in appello.
Non trova applicazione nel processo del lavoro per consentire il rilascio postumo della procura dopo il deposito del ricorso.
Richiamato solo per escludere che il caso riguardasse una tempestiva riproposizione dell'appello dopo declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
art. 10 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123
Invocato dalla ricorrente in relazione alla trasmissione telematica dei documenti informatici, ma ritenuto non decisivo ai fini della validità della procura nel caso concreto.
art. 1 del D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo quanto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la procura alle liti deve risultare riferibile al grado di impugnazione; una procura espressamente limitata al solo primo grado non abilita automaticamente il difensore a proporre appello.
- Nel processo telematico, una procura cartacea autenticata digitalmente può essere considerata equivalente a una procura apposta in calce all'atto solo se è trasmessa contestualmente al ricorso e nella stessa busta telematica: il deposito separato e successivo non sana il difetto originario di procura al momento della proposizione dell'impugnazione.
- La mancanza o inesistenza della procura alle liti non è sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta senza valida rappresentanza processuale.
- Nel rito del lavoro, la costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso ex art. 434 c.p.c., sicché la procura deve esistere ed essere efficace già a quel momento.
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