Cassazione Civile, Ordinanza n. 27069/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
I proprietari di un terreno con agrumeto avevano concesso in locazione il fondo a una società petrolifera per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, subordinando l’efficacia del contratto all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie. In primo grado avevano chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, il rilascio del terreno, il pagamento dei canoni e il risarcimento dei danni; il tribunale aveva accolto la domanda. In appello la società aveva ottenuto la riforma parziale con rigetto del risarcimento danni e conferma della risoluzione. In cassazione i locatori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme processuali e dell’onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente considerato pacifico lo sradicamento dell’agrumeto e aveva introdotto in appello una nuova allegazione sul fatto che lo sradicamento fosse stato eseguito dall’ANAS, invece che su richiesta della società, con conseguente erronea esclusione della responsabilità della conduttrice. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione delle norme sulla condizione sospensiva e sul comportamento dovuto in pendenza della condizione, sostenendo che la società, pur non avendo ancora il nulla osta definitivo, aveva fatto iniziare i lavori e aveva indotto i proprietari a eliminare l’agrumeto, violando buona fede e correttezza. La società ha resistito con ricorso incidentale, lamentando: difetto di motivazione sulla conferma del grave inadempimento; erronea valutazione delle prove documentali che avrebbero mostrato l’impossibilità di perfezionare l’iter autorizzatorio per cause ostative e per un procedimento ablatorio; omessa pronuncia sui profili di scorrettezza e mala fede dei proprietari, che avrebbero taciuto l’intervenuto procedimento ablatorio e lasciato proseguire l’istruttoria amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo principale è stato dichiarato assorbito. I tre motivi del ricorso incidentale sono stati esaminati congiuntamente e, alla luce dei principi sulla motivazione apparente e sui limiti del sindacato di legittimità, sono stati ritenuti infondati/inammissibili perché miravano anch’essi a una rivalutazione del merito e non evidenziavano un vero vizio di motivazione nei termini richiesti dall’art. 360, n. 4, c.p.c. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo finale completo, ma dal tenore della motivazione emerge il rigetto/inammissibilità delle censure di entrambe le parti e la conferma della decisione impugnata per quanto non travolta dalle censure ammissibili.
Norme richiamate
non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo travisamento del contenuto oggettivo della prova
il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa
richiamato dai ricorrenti principali per sostenere la preclusione delle contestazioni su fatti non specificamente contestati
richiamato dai ricorrenti principali per sostenere la preclusione delle nuove contestazioni in appello
richiamato per il riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta alla rivalutazione del fatto
richiamato per sostenere l’inammissibilità in appello di nuove allegazioni o eccezioni
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili quando miravano solo a una nuova valutazione del merito
richiamato dai ricorrenti per sostenere che, in pendenza della condizione sospensiva, possono compiersi solo atti conservativi
richiamato per affermare il dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede conservando integre le ragioni dell’altra parte durante la pendenza della condizione sospensiva
richiamato nel ricorso incidentale, ma senza accoglimento della doglianza
richiamato nel ricorso incidentale in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la gravità dell’inadempimento
richiamato da entrambe le parti in relazione ai doveri di buona fede nell’esecuzione del contratto
richiamato nel terzo motivo incidentale in relazione ai profili di spese/condotta processuale
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- La contestazione ex art. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, salvo che si deduca un vero travisamento del contenuto oggettivo della prova o una totale omissione dell’esame di un fatto decisivo.
- Quando il contratto è subordinato a condizione sospensiva, le parti devono comunque comportarsi secondo buona fede e possono porre in essere solo atti conservativi idonei a non compromettere le ragioni dell’altra parte.
- La responsabilità per danni derivanti dall’inadempimento o dalla condotta contrattuale richiede che il nesso tra la condotta allegata e il pregiudizio sia provato in modo specifico; in difetto di prova del nesso causale, il danno non è risarcibile.
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