Cassazione Penale, Sentenza n. 29733/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già assolto in primo grado e poi condannato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Firenze, ha impugnato la sentenza deducendo: (1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la copia del contrassegno per invalidi era stata predisposta per sopperire al temporaneo smarrimento dell'originale della titolare e che il suo utilizzo sarebbe avvenuto per errore; ha inoltre evidenziato che egli disponeva comunque di un diverso pass che gli consentiva l'accesso e la sosta nella ZTL; (2) omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesta dalla difesa in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato/inammissibile il primo motivo perché la Corte di appello si era conformata ai principi di diritto fissati nel giudizio rescindente e aveva congruamente motivato sulla natura decettiva della copia del permesso, sostanzialmente identica all'originale per dimensioni e colore, utilizzata come tale. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia sull'art. 131-bis c.p.; tuttavia non ha disposto rinvio perché, nelle more tra il decreto di citazione a giudizio in primo grado e quello in appello, era maturata la prescrizione del reato, computata anche la sospensione emergenziale COVID. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
La formazione e l'uso di una copia di un permesso, quando questa assuma l'apparenza dell'originale e venga utilizzata come tale, integrano la fattispecie di falso materiale/uso di atto falso richiamata dalla contestazione.
La Corte rileva che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di particolare tenuità del fatto.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27
Il periodo di sospensione emergenziale va computato ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
La Corte richiama il principio per cui hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale.
Massime di principio
- Integra il reato di falso la formazione di una copia che non si presenti come mera riproduzione fotostatica, ma assuma l'apparenza dell'atto originale e venga impiegata come se fosse l'originale stesso.
- Quando la motivazione del giudice di merito è congrua e logicamente coerente, non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle dichiarazioni dell'imputato e delle fonti di prova.
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di particolare tenuità del fatto costituisce vizio rilevante; tuttavia, se nelle more del giudizio di legittimità il reato risulta estinto per prescrizione, l'annullamento va pronunciato senza rinvio.
- Ai fini della prescrizione devono essere computati anche i periodi di sospensione espressamente previsti dalla normativa emergenziale COVID.
- La valutazione circa la rilevanza e attendibilità delle prove, nonché la scelta tra versioni difensive contrapposte, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
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