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Sentenza

Sentenza n. 13739/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento  del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1621 del 25.06.2024, concernente l’individuazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni di dirigente scolastico;  del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 23 del 25.06.2024, con il quale sono stati attribuiti i punteggi di complessità riportati nell’allegato A;  del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 24 del 27 giugno 2024 con il quale sono stati rettificati i punteggi già attribuiti con il DP n. 23 del 2024;  del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024 con il quale a seguito delle operazioni di dimensionamento scolastico è stato attribuito un punteggio di complessità relativo all’indicatore ESCS, di cui all’allegato 1 ;  nonché di ogni altro atto, presupposto, antecedente, successivo o consequenziale, di data ignota e non conosciuto, né in alcun modo comunicato; con condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi

Giustizia amministrativa202409664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito nn. 1621, 23, 24 e 27 del 2024, relativi ai criteri di graduazione delle posizioni di dirigente scolastico e all'attribuzione dei punteggi e delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il nuovo sistema di graduazione delle istituzioni scolastiche nelle fasce di complessità A, B e C, sostenendo che esso avrebbe determinato il declassamento di numerose scuole e la conseguente riduzione della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici. Hanno dedotto: violazione della l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e motivazione, per la mancata esplicitazione dell'iter seguito e delle ragioni della valorizzazione di determinati indicatori; violazione del legittimo affidamento, poiché i nuovi criteri sarebbero stati adottati dopo o in prossimità delle procedure di mobilità e di rinnovo degli incarichi; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto i criteri non avrebbero rappresentato la reale complessità dei singoli istituti, con particolare riferimento, tra l'altro, a numero di alunni, plessi, indirizzi, laboratori, alunni con disabilità, corsi serali e carenze organizzative. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni e conflitto di interessi, nonché l'infondatezza delle censure, rilevando che il sistema era stato elaborato mediante la piattaforma SIDI sulla base di criteri oggettivi, verificabili e previamente sottoposti a confronto sindacale. Una ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione dell'esito favorevole di altro giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per la ricorrente che aveva ottenuto un assetto favorevole in un precedente giudizio, escludendo tuttavia la cessazione della materia del contendere perché non era possibile verificare nel presente processo l'assetto sostanziale del rapporto. Per gli altri ricorrenti ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha rilevato che, pur essendo comune il petitum, le censure erano fondate su presupposti fattuali diversi, riferiti alle specifiche caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche. Il nucleo effettivo delle doglianze non riguardava l'illegittimità astratta dei criteri generali, ma la loro erronea applicazione ai singoli istituti. I ricorrenti, però, non avevano prodotto documenti, dati ministeriali, estrazioni SIDI, atti organizzativi o altri elementi idonei a dimostrare consistenza e rilevanza delle circostanze dedotte. Le allegazioni erano quindi prive di principio di prova. I poteri istruttori officiosi non potevano essere utilizzati per colmare un vuoto probatorio integralmente riconducibile alle parti. Il richiamo a una precedente sentenza favorevole è stato ritenuto non pertinente, poiché in quel caso l'anomalia era stata specificamente allegata, documentata e verificata. Inoltre, dalla documentazione risultava che il sistema era fondato su criteri generali predeterminati, dati acquisiti tramite piattaforma informatica ed elaborazioni uniformi a livello nazionale; le contestazioni dei ricorrenti non dimostravano né l'erroneità dei dati utilizzati né l'intrinseca irragionevolezza del metodo. Le censure sono state pertanto ritenute generiche e assertive, non idonee a dimostrare difetto di istruttoria, travisamento o irragionevolezza. La domanda risarcitoria è stata respinta unitamente alla domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate per la ridotta attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 3 e 4, CCNL Area V Dirigenti scolastici 2002-2005

    ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche

    La graduazione delle posizioni dirigenziali deve fondarsi su criteri generali riferiti alle caratteristiche oggettive delle istituzioni scolastiche, inclusi dimensione, complessità e contesto territoriale.

  • art. 6, comma 1, CCNL Area V Dirigenza 2006-2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione sostituisce la disciplina precedente e individua i criteri generali relativi alle oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche ai fini della retribuzione di posizione.

  • art. 5, comma 3, lettera b), CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016-2018

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rimette al confronto i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali dei dirigenti scolastici e AFAM, nel rispetto della disciplina contrattuale previgente.

  • art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016-2018

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, corresponsione e riparto della retribuzione di posizione e risultato.

  • art. 2697 c.c.

    chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto fatto valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico dal quale fa discendere il diritto invocato

    La parte che agisce deve provare i fatti costitutivi della pretesa, comprese le circostanze fattuali su cui fonda l'illegittimità dell'atto e l'interesse ad agire.

  • art. 63 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    I poteri istruttori del giudice amministrativo non eliminano l'onere probatorio delle parti e non possono sostituirsi integralmente alla loro attività di allegazione e prova.

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La memoria depositata ai sensi della disposizione è stata utilizzata dai ricorrenti per aggiornare le rispettive posizioni soggettive e replicare alle difese dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l'illegittimità di criteri amministrativi generali è dedotta non in astratto, ma con riferimento all'erronea classificazione di singole realtà, la parte deve allegare e provare specificamente i fatti relativi alla propria posizione e dimostrare il loro concreto rilievo rispetto al risultato contestato.
  • Nel processo amministrativo l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda grava sulla parte che li deduce; le allegazioni difensive non documentate non sono sufficienti a dimostrare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti o irragionevolezza dell'azione amministrativa.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo hanno funzione integrativa e non possono essere esercitati per ricercare ex novo i fatti costitutivi della pretesa o colmare un vuoto probatorio integralmente riconducibile alla parte.
  • La contestazione di un sistema di valutazione amministrativa fondato su criteri predeterminati, dati informatici e applicazione uniforme richiede la dimostrazione concreta dell'erroneità dei dati utilizzati, dell'inidoneità dei criteri rispetto alla finalità perseguita oppure dell'erronea applicazione dei criteri alla specifica posizione.
  • Un ricorso collettivo può essere deciso nel merito solo quando le posizioni dei ricorrenti siano sufficientemente omogenee; se le censure dipendono da presupposti fattuali diversi per ciascuna posizione, la fondatezza deve essere verificata individualmente e non può essere desunta da allegazioni generali comuni.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiScuolaIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamento

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