Cassazione Penale, Ordinanza n. 26829/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento penale a carico di un'imputata per un fatto commesso ai danni di una persona ultrasessantacinquenne. Dal testo emerge che la condotta contestata ha comportato un danno patrimoniale e anche una lesione personale derivante dall'utilizzo di uno spray narcotizzante che aveva fatto perdere coscienza alla persona offesa per diversi minuti. La Corte di merito aveva dichiarato la responsabilità dell'imputata e irrogato la pena base al minimo edittale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza di responsabilità, lamentando genericamente che la Corte territoriale avrebbe trascurato le doglianze difensive e avrebbe omesso di confrontarsi con il materiale probatorio, ma in realtà proponendo una lettura alternativa delle prove; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti, nonché per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era aspecifico, perché sostanzialmente riproponeva i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specificamente quali doglianze sarebbero state trascurate; ha inoltre ritenuto congrua e adeguatamente motivata la decisione sulla responsabilità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche è apprezzamento discrezionale di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica, e la motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è stata giudicata congrua perché il pregiudizio per la vittima comprendeva non solo il danno patrimoniale ma anche gli effetti della lesione personale. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché la pena era stata applicata al minimo edittale e la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La sostanziale riproposizione dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra aspecificità dell'impugnazione e conduce all'inammissibilità del ricorso.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio complessivo per la vittima non si esaurisce nel solo danno economico, ma comprende anche ulteriori effetti lesivi alla persona.
La motivazione sulla pena può ritenersi sufficiente quando la sanzione è congrua e, in particolare, quando è stata applicata la pena base al minimo edittale; non è necessaria una motivazione analitica se la pena non si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, trattandosi di procedimento relativo a reato commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è aspecifico e quindi inammissibile quando si limita a riproporre le doglianze di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente le omissioni motivazionali denunciate.
- La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una mera lettura alternativa delle prove, poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
- La scelta del giudice di merito in ordine alla prevalenza, equivalenza o subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è espressione di discrezionalità insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va esclusa quando il pregiudizio cagionato alla vittima abbia una consistenza complessiva non modesta, valutata considerando anche le conseguenze ulteriori e non solo il valore del danno economico immediato.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando la pena è determinata in misura contenuta rispetto al minimo e al quadro edittale, potendo il giudice limitarsi a formule sintetiche purché espressive dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
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