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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26829/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento penale a carico di un'imputata per un fatto commesso ai danni di una persona ultrasessantacinquenne. Dal testo emerge che la condotta contestata ha comportato un danno patrimoniale e anche una lesione personale derivante dall'utilizzo di uno spray narcotizzante che aveva fatto perdere coscienza alla persona offesa per diversi minuti. La Corte di merito aveva dichiarato la responsabilità dell'imputata e irrogato la pena base al minimo edittale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza di responsabilità, lamentando genericamente che la Corte territoriale avrebbe trascurato le doglianze difensive e avrebbe omesso di confrontarsi con il materiale probatorio, ma in realtà proponendo una lettura alternativa delle prove; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti, nonché per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era aspecifico, perché sostanzialmente riproponeva i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specificamente quali doglianze sarebbero state trascurate; ha inoltre ritenuto congrua e adeguatamente motivata la decisione sulla responsabilità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche è apprezzamento discrezionale di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica, e la motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è stata giudicata congrua perché il pregiudizio per la vittima comprendeva non solo il danno patrimoniale ma anche gli effetti della lesione personale. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché la pena era stata applicata al minimo edittale e la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La sostanziale riproposizione dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra aspecificità dell'impugnazione e conduce all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio complessivo per la vittima non si esaurisce nel solo danno economico, ma comprende anche ulteriori effetti lesivi alla persona.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena può ritenersi sufficiente quando la sanzione è congrua e, in particolare, quando è stata applicata la pena base al minimo edittale; non è necessaria una motivazione analitica se la pena non si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, trattandosi di procedimento relativo a reato commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è aspecifico e quindi inammissibile quando si limita a riproporre le doglianze di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente le omissioni motivazionali denunciate.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una mera lettura alternativa delle prove, poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
  • La scelta del giudice di merito in ordine alla prevalenza, equivalenza o subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è espressione di discrezionalità insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va esclusa quando il pregiudizio cagionato alla vittima abbia una consistenza complessiva non modesta, valutata considerando anche le conseguenze ulteriori e non solo il valore del danno economico immediato.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando la pena è determinata in misura contenuta rispetto al minimo e al quadro edittale, potendo il giudice limitarsi a formule sintetiche purché espressive dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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