Cassazione Civile, Sentenza n. 36034/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento (IRES, IRAP, IVA) per i periodi d'imposta 2009 e 2010 emessi nei confronti della societa' sanmarinese Of Course S.p.a. Gli avvisi erano stati notificati al ricorrente nella qualita' di amministratore di fatto della societa'. Il ricorrente deduceva: (i) illegittimita' della decisione che avrebbe negato la sua legittimazione ad impugnare nonostante fosse destinatario delle notifiche; (ii) contestava l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, sostenendo l'assenza di fatti assistiti da fede privilegiata nel processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, e dunque l'assenza di prova sufficiente a fondare la notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ritenendo che il giudizio non poteva essere iniziato: secondo un principio consolidato di legittimita' (Cass. n. 15742/2014), l'amministratore di fatto non e' legittimato a essere destinatario di un avviso di accertamento diretto alla societa' di capitali, poiche' le notifiche alle persone giuridiche devono essere effettuate alla persona che rappresenta l'ente (o agli altri soggetti indicati dalla norma). Pertanto l'azione proposta dal ricorrente non era ammissibile. Vengono compensate le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
Il PVC redatto dalla Guardia di Finanza e' un atto assistito da fede privilegiata; la Corte d'appello aveva ritenuto di poter desumere da tale atto la qualifica di amministratore di fatto. Tuttavia la Corte di legittimita' riafferma che, sebbene il PVC possa avere portata probatoria privilegiata, la qualita' di destinatario legittimo della notifica e' determinata dalle norme sulla notifica alle persone giuridiche.
Stabilisce le modalita' di notifica alle persone giuridiche (consegna alla persona che rappresenta l'ente). La Corte interpreta la norma nel senso che l'amministratore di fatto non rientra tra i soggetti cui deve essere fatta la notifica per conto della societa'.
Norma speciale in tema di notificazioni tributarie alle persone giuridiche, richiamata per confermare che la notifica deve essere fatta alla persona che rappresenta l'ente e non all'amministratore di fatto.
Regola l'onere della prova. Il ricorrente invocava tale principio per censurare la valutazione della prova: la Corte tuttavia ha motivato la decisione richiamando un principio di diritto consolidato sulla legittimazione a ricevere la notifica, piuttosto che un'indagine probatoria sul PVC.
Prevede la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata. La Corte l'ha applicata cassando la sentenza impugnata senza rinvio perche' l'azione proposta dal ricorrente (amministratore di fatto destinatario della notifica) era inammissibile.
Cass. n. 15742/2014 (giurisprudenza consolidata)
Principio richiamato dalla Corte: l'amministratore di fatto non e' legittimato ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla societa' di capitali; la notifica deve essere rivolta al legale rappresentante o ai soggetti espressamente indicati dalla norma.
Massime di principio
- Se una notificazione diretta ad una societa' di capitali e' materialmente consegnata ad un amministratore di fatto, quel soggetto di regola non e' legittimato ad impugnare l'avviso tributario: l'impugnazione e' inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
- La corretta notificazione alle persone giuridiche deve essere fatta alla persona che rappresenta l'ente (o agli altri soggetti indicati dalla norma): verificare sempre che la consegna sia avvenuta al legale rappresentante.
- La pubblicazione di un PVC da parte della Guardia di Finanza può costituire prova con particolare forza probatoria (fede privilegiata), ma cio' non modifica il regime della legittimazione alla ricezione della notifica stabilito dalle norme sulla notifica alle persone giuridiche.
- Se si riceve una notifica destinata a una societa' ma non si e' il legale rappresentante, la parte ragionevole e' far agire il legale rappresentante o l'ente stesso; l'impugnazione personale dell'amministratore di fatto e' rischiosa e spesso inammissibile.
- In caso di decisione di merito che ammette comunque l'impugnazione di un destinatario non legittimato, la Cassazione puo' cassare senza rinvio se accerta che il giudizio non poteva essere iniziato, con possibile compensazione delle spese.
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