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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18059/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una società sosteneva di avere acquistato un immobile e di trovarsi di fronte a un'occupazione senza titolo; chiedeva il rilascio del bene e un'indennità di occupazione. L'occupante resistette deducendo l'usucapione della proprietà e, subordinatamente, il diritto all'indennità per miglioramenti ex art. 1150 c.c. Il tribunale rigettò la domanda principale e l'usucapione, ma accolse la domanda subordinata sui miglioramenti. In appello la società contestò la qualificazione della domanda come rivendica e la decisione sulla prova del titolo. Nel ricorso per cassazione dedusse: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'azione proposta fosse personale di restituzione e non reale di rivendicazione; 2) violazione dell'art. 948 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse richiesto una prova eccessivamente rigorosa del titolo, senza considerare che l'eventuale usucapione allegata dalla controparte sarebbe stata successiva al proprio acquisto e che quindi la prova del titolo dovesse ritenersi attenuata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la ricorrente non aveva specificato in modo adeguato la causa petendi della domanda originaria, impedendo il controllo sulla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo: in presenza di una domanda riconvenzionale di usucapione, il giudice di merito deve verificare se l'acquisto per usucapione dedotto dal convenuto sia successivo al titolo dell'attore o se il convenuto abbia comunque riconosciuto, anche implicitamente, l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa al momento iniziale del possesso. Solo in tali ipotesi può operare l'attenuazione dell'onere probatorio del rivendicante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che la parte indichi con precisione la causa petendi della domanda, così da consentire il controllo sulla qualificazione operata dal giudice.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei fatti processuali rilevanti; la mancanza di specificazione sulla causa petendi rende il motivo non scrutinabile.

  • art. 948 c.c.

    Nella rivendicazione il proprietario deve provare il proprio diritto, ma l'onere probatorio può attenuarsi solo in presenza dei presupposti giurisprudenziali indicati, da verificare con riguardo alle allegazioni difensive del convenuto.

  • art. 1150 c.c.

    Il convenuto aveva chiesto, in via subordinata, l'indennità per i miglioramenti realizzati sul bene, domanda però ritenuta inammissibile in appello perché subordinata all'accoglimento della domanda di rilascio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L'azione di rivendicazione si distingue dall'azione personale di restituzione: la prima ha causa petendi nella proprietà e richiede la prova del diritto dominicale, la seconda si fonda su un rapporto obbligatorio e non impone la prova della proprietà.
  • Quando si denuncia in cassazione la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita errata qualificazione della domanda, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto costitutivo posto a base della domanda originaria; la sola indicazione del petitum non basta.
  • In materia di rivendicazione, la prova del titolo può essere attenuata solo se il convenuto non contesta l'appartenenza originaria del bene al rivendicante o a un suo dante causa; tale attenuazione non opera automaticamente se il convenuto propone una domanda di usucapione, poiché questa integra un acquisto originario incompatibile con il riconoscimento del diritto altrui.
  • Se il convenuto deduce l'usucapione, il giudice deve verificare se l'acquisto usucapivo sia posteriore al titolo dell'attore o se, nonostante la difesa possessoria, risulti un riconoscimento dell'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa al momento iniziale del possesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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