Cassazione Penale, Sentenza n. 17458/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancanza di querela in relazione al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.), perché era decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022. Il P.M. aveva invece chiesto in udienza la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto su bene destinato a pubblico servizio), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ha impedito la modifica dell'imputazione e ha emesso la pronuncia di non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendo che il Tribunale abbia illegittimamente precluso al P.M. il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che riconosce al P.M. la facoltà di modificare o integrare l'imputazione in dibattimento anche sulla base di atti acquisiti nelle indagini preliminari e ha escluso che il decorso del termine per la proposizione della querela impedisca la contestazione suppletiva dell'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. Pur avendo richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (Domingo), la Corte ne ha riconosciuto la portata limitata alla sola recidiva qualificata e non estendibile alla fattispecie dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati inviati al Tribunale di Napoli Nord perché decida nuovamente tenendo conto della legittima contestazione suppletiva dell'aggravante.
Norme richiamate
La declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela può essere illegittima se il giudice impedisce al P.M. la legittima contestazione suppletiva di una circostanza che rende il reato procedibile d'ufficio.
Il termine per la proposizione della querela previsto dalla riforma non impedisce al P.M. di esercitare la contestazione suppletiva dell'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
Norma che disciplina la possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento; la Corte conferma che il giudice non può sindacare preventivamente l'ammissibilità della nuova contestazione proposta dal P.M.
Attribuisce al P.M. il potere di contestare in dibattimento una circostanza aggravante; la Corte ricorda che tale potere-dovere può essere esercitato anche per rendere il reato procedibile d'ufficio.
Regola i limiti della contestazione del fatto nuovo; la Corte distingue la contestazione di fatti nuovi dalla contestazione suppletiva di circostanze aggravanti operata dal P.M.
Richiamata per evidenziare differenze tra contestazione della recidiva e contestazione di altre aggravanti, in particolare in relazione al diritto dell'imputato a un termine per la difesa.
La Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima al P.M. configuri nullità assoluta di ordine generale riguardante l'esercizio dell'azione penale.
Collegata alla nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale, richiamata dalla Corte per dichiarare la nullità dell'atteggiamento del giudice che ha precluso la contestazione suppletiva.
Aggravante richiamata: il furto commesso su bene destinato a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva di tale aggravante per rendere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica.
Fattispecie base del furto; contestata originariamente nell'imputazione.
art. 112 Cost.
Richiamato nella motivazione in relazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale quale base del potere-dovere del P.M. di procedere.
art. 3 Cost. e art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU
Menziolate nella richiesta del Procuratore Generale come profili di costituzionalità/compatibilità, ma la Corte non ha ritenuto necessario affrontare o decidere questioni di costituzionalità nel punto qui risolto.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere-dovere, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., di effettuare in dibattimento contestazioni suppletive di circostanze aggravanti anche sulla base di atti già acquisiti nelle indagini preliminari, senza preclusioni temporali rigide.
- Il decorso del termine per proporre la querela (art. 85 d.lgs. 150/2022) non impedisce al P.M. di contestare suppletivamente un'aggravante che trasformi il reato in procedibile d'ufficio; il mancato esercizio della querela da parte della persona offesa non esclude il potere di azione penale del P.M.
- Il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della nuova contestazione proposta dal P.M.; se impedisce illegittimamente la contestazione e dichiara comunque la causa di non doversi procedere, la pronuncia è viziata da nullità rilevante e cassabile 'per saltum'.
- La pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (Domingo) ha portata limitata alla materia della recidiva qualificata e non può essere automaticamente estesa ad altre aggravanti che incidono sulla procedibilità.
- In pratica, se il P.M. propone in udienza una contestazione suppletiva che rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice deve consentire la modifica dell'imputazione e, se del caso, concedere all'imputato i termini e le garanzie difensive necessari prima di decidere sulla responsabilità.
- Per la difesa: la comparsa di una contestazione suppletiva legittima dà diritto a chiedere termini per assumere mezzi di prova, chiedere riti alternativi o esercitare altri diritti di difesa; ostacolare ingiustificatamente la contestazione può portare alla riforma della sentenza in Cassazione.
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