Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10112/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, ha contestato il capo d) relativo al reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., pur in un contesto nel quale era stato applicato il giudizio di speciale tenuità del fatto, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato alcune dichiarazioni testimoniali della difesa. Secondo il ricorrente, i testi della difesa avrebbero riferito che l'illecito sarebbe stato commesso dal precedente proprietario, mentre i testi di polizia giudiziaria richiamati in sentenza avrebbero dato una ricostruzione diversa. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria e gli esiti dei sopralluoghi, dai quali risultava la presenza nel 2018 di una recinzione e di altre opere su porzione di suolo pubblico, a fronte dell'acquisto dell'immobile da parte dell'imputato nel 1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per mancata correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il ricorrente si è limitato a richiamare deposizioni testimoniali a sé favorevoli senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva valorizzato altre prove e gli esiti dei sopralluoghi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il capo d); il ricorso non ne scalfisce l'applicazione, poiché non si confronta con la valutazione probatoria posta a base della condanna

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale sede dei vizi di motivazione e violazione di legge dedotti in cassazione, ma il ricorso è ritenuto privo di specificità e quindi inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur denunciando vizi di motivazione o di violazione di legge, non si confronta in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La censura che si limita a valorizzare alcune dichiarazioni testimoniali favorevoli alla difesa, senza spiegare perché la motivazione che ha privilegiato altre prove sarebbe illogica o giuridicamente erronea, difetta del requisito di specificità.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio: occorre dimostrare la reale incoerenza o l'errore della motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.