Cassazione Civile, Ordinanza n. 20310/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, emesso da un comune e poi impugnato dalla società destinataria davanti al giudice tributario. Il ricorso per cassazione della contribuente articolava otto motivi: (1) nullità della notifica dell’avviso tramite posta privata; (2) nullità della sentenza per il mancato rilievo della pretesa mancata costituzione del Comune e del conseguente riconoscimento del diritto; (3) nullità della procura alle liti e violazione dell’art. 182 c.p.c.; (4) difetto di motivazione della sentenza; (5) nullità dell’avviso per violazione dell’art. 11 d.lgs. 504/1992, perché il funzionario che aveva sottoscritto l’atto sarebbe stato designato con decreto del Sindaco e non con delibera della Giunta comunale; (6) nullità dell’avviso per erronea applicazione delle categorie catastali, con riferimento a immobili di categoria E; (7) nullità dell’avviso per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi, in particolare per inagibilità dei locali; (8) omesso esame di un fatto decisivo per mancata risposta all’istanza di autotutela. Il Comune ha resistito con controricorso chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo, che ha assorbito tutti gli altri, rilevando che l’avviso era stato sottoscritto da un funzionario delegato dal Sindaco, mentre per l’ICI l’art. 11 d.lgs. 504/1992 richiede espressamente la designazione mediante delibera della Giunta comunale. La Corte ha anche osservato che l’erronea qualificazione del motivo come vizio processuale non impediva di sussumerlo come violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto l’originario ricorso della contribuente e annullato l’atto di accertamento ICI. Ha inoltre condannato il comune resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente. La ratio decisiva è che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ICI doveva provenire dalla Giunta comunale, non dal Sindaco, perché la disciplina speciale dell’art. 11 d.lgs. 504/1992 non è stata abrogata né superata dalle disposizioni generali del TUEL.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ricondotto correttamente il motivo, pur mal qualificato dalla ricorrente, alla violazione di legge anziché a un vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato dai motivi relativi a nullità processuali e dell’atto impugnato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato evocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992
Per l’ICI, la designazione del funzionario competente a sottoscrivere avvisi e atti deve avvenire con delibera della Giunta comunale; la designazione del Sindaco non è sufficiente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della procura alle liti.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e al lamentato omesso esame di un fatto decisivo.
art. 7, lettera B), d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione delle categorie catastali agli immobili.
art. 109 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato dal giudice regionale per sostenere la validità della delega del Sindaco, ma la Cassazione ha escluso che questa norma superi la disciplina speciale dell’ICI.
art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato nel contrasto interpretativo sulla competenza gestionale dei dirigenti negli enti locali.
art. 274 d.lgs. n. 267 del 2000
È stato osservato che non ha abrogato l’art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’erronea intestazione del motivo non ne comporta l’inammissibilità se dal contenuto emerge chiaramente il vizio dedotto, consentendo la riqualificazione giuridica della censura.
- In tema di ICI, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento richiede il rispetto della disciplina speciale dell’art. 11 d.lgs. 504/1992: il funzionario legittimato deve essere designato con delibera della Giunta comunale.
- La disciplina generale del TUEL sulla gestione amministrativa degli enti locali non deroga alla norma speciale previgente sull’ICI, secondo il principio per cui la legge generale successiva non abroga la legge speciale anteriore.
- Se l’avviso di accertamento è sottoscritto da un soggetto non validamente designato secondo la norma speciale, l’atto è invalido e va annullato senza necessità di ulteriori accertamenti di merito.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente e dirimente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non necessitano esame.
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