Cassazione Penale, Sentenza n. 24129/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per estorsione pluriaggravata. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando che le acquisizioni probatorie si fondavano prevalentemente su conversazioni intercettate e che non era stato dimostrato il suo effettivo contributo causale all'estorsione (l'unica conversazione in cui interveniva non dimostrerebbe un ruolo di intermediario né la consegna del denaro). Contestava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., lamentando motivazione generica e mancata valutazione del tempo intercorso e degli elementi ostativi al pericolo di recidiva (tra cui il rifiuto di compiere ulteriori interventi richiesti dai coindagati).
La decisione
La Corte ha rigettato in gran parte le censure relative ai gravi indizi: ha confermato che, alla luce delle conversazioni e degli altri elementi, il ruolo del La Rosa può essere qualificato come intermediario che concorre con comportamento rilevante alla realizzazione dell'estorsione, applicando principi di giurisprudenza consolidata. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: il Tribunale aveva fatto ricorso in modo apodittico alle presunzioni dell'art. 275 comma 3 c.p.p. senza dimostrare la consapevolezza del La Rosa della finalità agevolatrice mafiosa e senza valutare adeguatamente il tempo trascorso e gli elementi che indicano assenza di rischio di reiterazione (es. il rifiuto a farsi nuovamente intermediario). Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al giudizio sulle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Introduzione della partecipazione a titolo di concorso nel reato commesso da altri; applicata per ricondurre l'attività dell'intermediario nella responsabilità penale
art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p.
Norme relative al reato di estorsione con aggravanti specifiche per la modalità e le circostanze (es. plurime aggravazioni contestate)
Aggravante collegata all'agevolazione o alla finalità mafiosa; richiede prova della consapevolezza o dell'apporto che agevola la consorteria
Presunzioni relative alla sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di inquinamento o di reiterazione), che non possono essere semplicemente evocati ma devono essere motivati caso per caso
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, Sent. n. 37896 del 20/07/2017 (Benestare), Rv. 270723
Principi consolidati circa la rilevanza concorsuale del comportamento dell'intermediario nell'estorsione; l'intermediazione può integrare contributo rilevante ai fini della responsabilità
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, Sent. n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini), Rv. 278734
Chiarimenti sulle condizioni in cui può ritenersi la consapevolezza dell'agevolazione della consorteria ai fini dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; richiede motivazione specifica per collegare il fatto all'ambiente mafioso
Massime di principio
- Il ruolo di "intermediario" può costituire un contributo penalmente rilevante (concorso nel reato) anche se non è colui che materialmente formula la richiesta estorsiva o consegna il denaro, purché emerga dalla motivazione il suo apporto causale alla realizzazione dell'illecito.
- Un'unica intercettazione può essere significativa se collegata ad altre elementi probatori che mostrano che i correi hanno cercato l'interessato per l'intermediazione o se il suo comportamento ha effettivamente favorito il risultato estorsivo.
- Per applicare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. occorre motivare specificamente la consapevolezza dell'indagato circa la finalità mafiosa o la sua partecipazione utile all'agevolazione della consorteria; non è sufficiente un richiamo generico alle presunzioni normativamente previste.
- Nel valutare le esigenze cautelari il giudice deve andare oltre l'evocazione delle presunzioni dell'art. 275 c.p.p. e considerare elementi concreti (es. tempo trascorso dai fatti, comportamento successivo dell'indagato, segni di occasionalità o di rifiuto a proseguire la condotta) che possono escludere il pericolo di reiterazione.
- Se la motivazione sul punto cautelare è carente, il provvedimento cautelare può essere annullato solo su quella parte e rinviato per un nuovo esame, mentre il resto della decisione sostanziale può essere confermato se adeguatamente motivato.
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