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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07664/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Nel giudizio tributario, un difensore che si era visto liquidare in sentenza le spese di lite in proprio favore quale procuratore antistatario aveva promosso ricorso in ottemperanza per ottenere il pagamento di tali somme da parte della società soccombente. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’ottemperanza, ritenendo che la sentenza non fosse ancora passata in giudicato perché oggetto di appello e che l’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992 non fosse estensibile alle condanne alle spese di lite in favore del contribuente né, comunque, alle spese attribuite al procuratore antistatario. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che: a) le spese di lite liquidate in favore del contribuente o del difensore antistatario sono immediatamente esecutive; b) in caso di mancato pagamento entro novanta giorni dalla notifica della sentenza è ammissibile il giudizio di ottemperanza senza attendere il giudicato; c) il difensore distrattario è legittimato a far valere direttamente il credito per le somme liquidate, in virtù dell’autonomia del rapporto instaurato con la parte soccombente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato il combinato disposto degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, nel senso che le sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente sono immediatamente esecutive e che, se il pagamento non avviene entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, il giudizio di ottemperanza è esperibile anche prima del passaggio in giudicato. Ha inoltre precisato che tale disciplina si applica anche al difensore antistatario/distrattario, il quale è legittimato a ottenere le somme liquidate in suo favore. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ... sono immediatamente esecutive"; "il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70"

    Le condanne alle spese di lite in favore del contribuente, e per estensione del difensore antistatario, sono immediatamente esecutive e il relativo adempimento va eseguito entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza; in difetto è esperibile l’ottemperanza senza attendere il giudicato.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza"

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile, per le spese di lite dovute in base a sentenza immediatamente esecutiva, anche prima del passaggio in giudicato, decorso il termine per l’adempimento.

  • art. 282 c.p.c.

    La Corte richiama l’estensione al processo tributario del principio di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È il richiamo normativo per le modalità di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di adempimento.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È la disposizione che disciplina la liquidazione delle spese di giudizio nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Viene richiamata come norma transitoria che rende applicabile la nuova disciplina al caso concreto a decorrere dal 10 giugno 2016.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le sentenze che condannano al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive anche quanto alle spese di lite, salvo il diverso regime della garanzia per importi superiori alla soglia prevista dalla legge.
  • Se l’Amministrazione non paga entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di attendere il passaggio in giudicato e senza formale costituzione in mora.
  • La disciplina delle spese processuali nel processo tributario si applica anche al difensore antistatario o distrattario, che è legittimato a ottenere direttamente le somme liquidate in suo favore in virtù dell’autonomia del rapporto sorto con la parte soccombente.
  • L’errore del giudice di merito consiste nel negare l’ammissibilità dell’ottemperanza per il solo fatto che la sentenza sia ancora impugnabile o non irrevocabile, quando la legge riconosce in quel capo della decisione efficacia esecutiva immediata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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