Cassazione Penale, Sentenza n. 33448/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la decisione della Corte d'appello che, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e valutando la recidiva specifica infraquinquennale, ha mantenuto una "pena base" identica a quella fissata in primo grado (art. 625 c.p.), determinando una pena finale ritenuta illegittima dal ricorrente. I motivi specifici sono: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e del corretto uso degli strumenti di determinazione della pena (art. 597 c.p.p.), perché la Corte avrebbe mantenuto elementi intermedi della determinazione della pena incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti; 2) motivazione contraddittoria nella determinazione della pena rispetto agli elementi favorevoli riconosciuti (ammissione, condotta riparatoria, età); 3) travisamento delle risultanze del casellario giudiziale e del certificato dattiloscopico con riferimento alla conferma della misura di sicurezza dell'espulsione (art. 235 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la pena irrogata dalla Corte d'appello è risultata illegale perché, una volta elise le aggravanti a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, la determinazione della pena base avrebbe dovuto essere commisurata alla cornice edittale dell'art. 624 c.p., cosa che non è avvenuta, con conseguente superamento del massimo edittale applicabile. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla pena. I restanti motivi (contraddittorietà della motivazione sulla pena e censura sull'espulsione) sono stati assorbiti in ragione dell'annullamento operato e della necessità che il nuovo giudice ridetermini la pena; la questione dell'espulsione sarà verificata dal giudice di rinvio alla luce della nuova determinazione della pena (considerato che l'art. 235 c.p. richiede, per l'applicazione, una condanna a pena superiore ai due anni).
Norme richiamate
richiamato per la collaborazione di più persone nella commissione del reato (concorso di persone), come contestato nel capo d'imputazione
la fattispecie penale in cui la Corte ha ritenuto sussistere il fatto; fondamentale per stabilire la correttezza della cornice edittale da applicare dopo aver escluso le aggravanti riconosciute equivalenti alle attenuanti
norma dalla quale il Tribunale aveva tratto la pena base; la Corte d'appello aveva confermato la pena fissata in primo grado richiamando l'attuale forbice edittale, ma la Cassazione ha rilevato che, con l'esclusione delle aggravanti, la pena doveva essere ricalcolata rispetto all'art. 624 c.p.
disciplina l'espulsione come misura di sicurezza collegata alla condanna: la sua applicazione presuppone una condanna a pena superiore ai due anni, quindi l'eventuale conferma dell'espulsione dipenderà dalla nuova determinazione della pena
art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen.
norme richiamate nel ricorso in relazione ai limiti dell'appello e al divieto di reformatio in peius; la censura verte sull'uso, da parte della Corte territoriale, degli elementi intermedi di determinazione della pena in contrasto con il divieto di peggiorare la posizione dell'imputato
art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
ground di legittimità per Cassazione relativo a erronea applicazione della legge penale, invocato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena
art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
ground di legittimità relativo alla motivazione contraddittoria, valorizzato dal ricorrente per censurare le incongruenze nella motivazione sulla pena e sulle risultanze del casellario
Massime di principio
- Se in sede di appello vengono riconosciute attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti, la determinazione della pena deve essere ricalcolata tenendo conto della nuova cornice edittale derivante dall'esclusione delle aggravanti: non è lecito mantenere una pena base identica che, in tal modo, determinerebbe una pena superiore al massimo prospettabile per il titolo di reato applicato.
- Il divieto di reformatio in peius limita non solo la pena finale ma anche gli elementi intermedi nella formazione della pena: il giudice d'appello non può utilizzare artifici o motivazioni che, pur formalmente non aggravando la pena finale, neutralizzino gli effetti favorevoli derivanti dal riconoscimento di circostanze attenuanti.
- Quando la Corte di legittimità riscontra un vizio di illegittimità nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio, è prassi annullare la parte affetta da vizio e rinviare ad altra sezione del giudice di merito per nuovo giudizio sulla pena, lasciando assorbite le altre censure che dipendono dall'entità della pena.
- L'applicabilità di misure di sicurezza o di altre conseguenze accessorie (es. espulsione ai sensi dell'art. 235 c.p.) dipende dalla pena definitiva accertata: questioni relative a tali misure possono risultare assorbite o rideterminate in funzione dell'eventuale riduzione della pena in sede di rinvio.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale contestare sia la legittimità della determinazione della pena sia la coerenza motivazionale: la Corte valuta separatamente errori di diritto (es. superamento del massimo edittale) e vizi di motivazione, potendo dichiarare fondato il primo e assorbire gli altri se la decisione di rinvio rende ininfluenti le ulteriori censure.
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