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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16079/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, definito con giudizio abbreviato e poi confermato in appello, ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduceva tre motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione, sostenendo che il reato sarebbe estinto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante della commissione del fatto in prossimità di una scuola; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato/inammissibile perché, secondo giurisprudenza consolidata, la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale incide sul termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello massimo, senza violare il ne bis in idem sostanziale; nel caso concreto il reato, commesso il 24 febbraio 2016, non era ancora prescritto, poiché il termine sarebbe maturato non prima del 6 aprile 2027. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove, mentre i giudici di merito avevano logicamente fondato l'aggravante sul fatto che la cessione era avvenuta sotto la diretta osservazione degli agenti all'ingresso di un istituto scolastico. Il terzo motivo è stato ritenuto anch'esso non consentito, poiché attinente al trattamento punitivo e sorretto da motivazione non illogica, essendosi valorizzati assenza di ravvedimento, gravità del fatto e pluralità dei precedenti, oltre al fatto che il reato era stato commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondati o non scrutinabili i tre motivi dedotti. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è rimasta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del fatto di detenzione/cessione di stupefacenti ritenuto di lieve entità, oggetto della condanna confermata

  • art. 157, comma secondo, cod. pen.

    la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, quale circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    in presenza di atti interruttivi, la stessa recidiva incide anche sul termine massimo di prescrizione

  • art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU

    la disciplina della prescrizione, così applicata, non integra violazione del divieto di bis in idem sostanziale

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato quale base della fattispecie di reato oggetto del giudizio

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, pur formalmente qualificate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una rivalutazione del fatto, delle prove o a una lettura alternativa delle emergenze processuali già esaminate con motivazione logica dal giudice di merito.
  • La recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, quando abbia natura di circostanza a effetto speciale, incide sul computo del termine di prescrizione sia nella sua dimensione minima sia, in presenza di atti interruttivi, nella sua dimensione massima.
  • L'applicazione della disciplina della prescrizione secondo i criteri che valorizzano la recidiva non viola di per sé il principio del ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, poiché la prescrizione non rientra nell'ambito di tutela di tale garanzia convenzionale.
  • L'aggravante della commissione del fatto in prossimità di una scuola può essere ritenuta sulla base del dato fattuale della cessione avvenuta in immediata prossimità dell'ingresso di un istituto scolastico, se adeguatamente accertato dal giudice di merito.
  • La valutazione della recidiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti della logicità e completezza della motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura del trattamento sanzionatorio, quando il giudice abbia valorizzato elementi quali gravità del fatto, pluralità dei precedenti e assenza di ravvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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