Cassazione Penale, Sentenza n. 16041/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30/05/2002, n.115. Il difensore ha dedotto: (1) errata applicazione della disciplina della prescrizione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; (3) vizio in relazione all'art. 131-bis c.p.; (4) vizio in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata il 21/09/2024 (essendo la data di commissione quella del 21/12/2016, giorno del deposito dell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato). Poiché la causa estintiva era intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi e richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di una causa estintiva, non è compatibile il rinvio al giudice di merito. Non ricorrendo le condizioni per una pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che definisce il reato contestato; usata per individuare il fatto per cui è intervenuta la prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen., comma 1 e comma 2
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Comma 1: consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause estintive del reato una volta instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione; comma 2: disciplina i casi nei quali è possibile pronunciare l'assoluzione di merito quando ciò sia evidente dagli atti.
Richiamato dal ricorrente riguardo al trattamento sanzionatorio, ma non esaminato dalla Corte in ragione dell'intervenuta estinzione del reato.
Norma sulle circostanze attenuanti della continuazione (o altro presidio di rilevanza), contestata dal ricorrente ma non valutata nel merito per effetto della prescrizione.
Norma sulla determinazione della pena (calcolo del massimo edittale o della pena da infliggere); allegata tra i motivi ma non decisiva a causa dell'estinzione del reato.
Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'incompatibilità del rinvio al giudice di merito quando già sussiste una causa di estinzione del reato, per il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettannanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275
Conferma che in presenza di una causa estintiva del reato la Corte di legittimità non valuta vizi di motivazione della sentenza impugnata e delinea i limiti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Massime di principio
- Se, al momento dell'esame del ricorso in Cassazione, è già intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte può rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e deve applicarla immediatamente, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.
- L'esistenza di una causa estintiva rende irrilevanti, ai fini del provvedimento di annullamento, questioni processuali o di merito (nullità, vizi di motivazione, questioni circa l'elemento soggettivo o la quantificazione della pena) poiché è incompatibile il rinvio al merito.
- La pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se, da un esame sommario degli atti, emerge in modo evidente che l'assoluzione è imposta; altrimenti si procede con l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- La determinazione della data di commissione del reato è fondamentale per il calcolo dei termini di prescrizione; quando la data accertata porta alla maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata, le altre doglianze possono non essere esaminate.
- In situazioni analoghe conviene verificare prioritariamente l'eventuale esistenza di cause estintive del reato prima di approfondire altri motivi di impugnazione, perché esse possono risolvere il processo senza necessità di rimessione al giudice di merito.
- La Corte di Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza, applicherà la causa estintiva anche se ciò rende superfluo l'esame di altre questioni processuali o sostanziali sollevate dalle parti.
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