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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica bandita per l'affidamento di un multiservizio tecnologico presso immobili di aziende sanitarie campane. Il Consiglio di Stato, in riforma del TAR, aveva accolto l'appello di un concorrente non risultato aggiudicatario e aveva annullato gli atti di gara per violazione dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 50/2016, ritenendo che i criteri ambientali minimi fossero stati solo richiamati ma non correttamente trasfusi nella lex specialis. Aveva inoltre ritenuto sufficiente l'interesse strumentale alla riedizione della gara, senza richiedere una prova di resistenza sull'esito della procedura. L'aggiudicataria ricorre in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo tre profili di eccesso di potere giurisdizionale: (1) il Consiglio di Stato avrebbe tutelato un interesse di mero fatto, poiché il concorrente non aveva allegato una lesione concreta e differenziata della propria sfera giuridica; (2) in subordine, si chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE sul rapporto tra art. 1, par. 3, direttiva 89/665/CEE e la legittimazione ad agire in materia di appalti; (3) il Consiglio di Stato avrebbe creato una nuova ipotesi di giurisdizione oggettiva, sconfinando nel potere legislativo.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Hanno affermato che le censure investono scelte interpretative e valutative del giudice amministrativo sull'interesse al ricorso e non integrano un vero e proprio difetto assoluto o relativo di giurisdizione. In particolare, il riconoscimento dell'interesse strumentale alla riedizione della gara rientra nei limiti interni della giurisdizione del Consiglio di Stato e non è sindacabile in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione. È stata quindi confermata la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alle spese, salvo compensazione limitata nel rapporto con una controparte per omogeneità di posizioni.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per vizi dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    costituisce il veicolo processuale del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze del giudice speciale.

  • art. 34, comma 1, d.lgs. 50/2016

    la violazione dei criteri ambientali minimi nella legge di gara era il vizio dedotto nel giudizio amministrativo, ma la sua valutazione resta tema di merito processuale e di legittimazione, non di giurisdizione.

  • art. 1, paragrafo 3, direttiva 89/665/CEE

    invocata per sostenere che l'accesso al rimedio impugnatorio richiederebbe insieme interesse all'aggiudicazione e lesione o rischio di lesione; la Corte di cassazione non ha però ritenuto deducibile in questa sede la questione come vizio di giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte ha escluso che vi fosse spazio per tale richiesta nel giudizio di legittimità per motivi di giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del difetto di tutela di un interesse di mero fatto.

  • art. 103 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il limite della giurisdizione amministrativa alle sole posizioni giuridiche qualificate e differenziate.

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del sindacato giurisdizionale sulla legalità dell'azione amministrativa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errori di interpretazione o applicazione della legge, anche se relativi a norme eurounitarie o processuali.
  • La qualificazione dell'interesse al ricorso e il riconoscimento dell'interesse strumentale alla riedizione della gara appartengono al modo di esercizio della giurisdizione amministrativa e non integrano, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale.
  • La doglianza con cui si contesta al giudice amministrativo di avere attribuito tutela a un interesse di mero fatto non trasforma automaticamente la questione in un difetto assoluto di giurisdizione, se la censura riguarda in realtà la valutazione dell'interesse processuale o la qualificazione giuridica della posizione dedotta.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non può essere utilizzato per ottenere dalle Sezioni Unite una rivalutazione sostitutiva della questione di merito già rientrante nella cognizione del giudice competente.
  • La violazione di norme del diritto dell'Unione, ove si risolva in error in iudicando o in error in procedendo del giudice speciale, resta interna alla giurisdizione e non è sindacabile dalle Sezioni Unite come motivo inerente alla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommercialeContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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