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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13559/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo in una procedura fallimentare. Il tribunale aveva ammesso in prededuzione i crediti vantati dalla società concedente a titolo di penali contrattuali, maturate dopo la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda e durante la prosecuzione dell'occupazione del ramo d'azienda da parte della società poi fallita e, successivamente, del curatore. Il fallimento ricorrente ha impugnato il decreto deducendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che la prededuzione richiede non solo il maturare del credito in pendenza della procedura, ma anche un effettivo collegamento funzionale con essa, collegamento che sarebbe mancato per la penale, avente natura risarcitoria e non utilità per la massa; contestava inoltre l'uso di un criterio soggettivo basato sulla presunta scelta degli organi della procedura di proseguire l'attività; 2) nullità/omessa motivazione sulla riduzione della penale giornaliera, ritenendo che il tribunale avesse ridotto l'importo senza un'adeguata comparazione tra danno, costi e utilità; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. può discendere alternativamente dal criterio cronologico o da quello teleologico, e che nella specie la penale era maturata in pendenza della procedura ed era comunque riconducibile alla scelta degli organi concorsuali di non restituire il ramo d'azienda per proseguire l'attività. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il tribunale aveva motivato sulla manifesta eccessività della penale giornaliera confrontandola con il canone d'affitto e con lo squilibrio contrattuale, con motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolamentazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    La prededuzione spetta ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale; i criteri cronologico e teleologico operano in via alternativa, non cumulativa. Il requisito della funzionalità va valutato ex ante e il credito può essere prededucibile anche se accessorio a un credito principale sorto nell'ambito della gestione concorsuale.

  • art. 98 l. fall.

    Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo che ha dato origine al decreto impugnato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge; il controllo di legittimità è ristretto al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato quanto al procedimento in camera di consiglio e al deposito di memorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro formale del secondo motivo, ma la Corte ha escluso il vizio di omessa motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 22 lett. a) del contratto

    Clausola penale per anticipata risoluzione, ritenuta congrua dal giudice di merito.

  • art. 22 lett. b) del contratto

    Clausola penale per ritardata restituzione dell'azienda, ritenuta manifestamente eccessiva e ridotta dal tribunale.

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    Richiamato come data di presentazione della domanda di concordato preventivo.

Massime di principio

  • Ai fini della prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall., i crediti sorti "in occasione" o "in funzione" della procedura concorsuale sono individuati attraverso criteri alternativi: è sufficiente il nesso cronologico oppure quello teleologico, senza necessità della compresenza di entrambi.
  • Il requisito della funzionalità va apprezzato ex ante, secondo la ragionevole utilità della scelta degli organi della procedura, e non ex post sulla base del vantaggio effettivamente conseguito; la massa non può trattenere i benefici della prosecuzione dell'attività e scaricarne integralmente i costi sulla controparte.
  • La penale contrattuale può essere prededucibile quando è accessoria a un credito principale maturato in pendenza di procedura e deriva dalla scelta degli organi concorsuali di proseguire il godimento del bene o dell'azienda dopo la risoluzione del rapporto.
  • La motivazione sulla riduzione giudiziale di una penale è sufficiente quando il giudice confronta l'importo pattuito con il canone o con il danno presumibile e spiega l'esistenza di un evidente squilibrio contrattuale; non occorre una trattazione analitica ulteriore oltre il minimo costituzionale.
  • La censura sulla regolazione delle spese di lite non può trasformarsi in un riesame del merito della discrezionalità del giudice, essendo sindacabile in cassazione solo la violazione del principio di non porre le spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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