Cassazione Civile, Ordinanza n. 22799/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano presentato domanda di insinuazione al passivo per crediti da prestazioni professionali, poi respinta in sede di verifica del passivo e in opposizione dal Tribunale. Il giudice di merito aveva ritenuto revocabile la scrittura transattiva posta a fondamento del credito, valorizzando la data indicata nell'atto come successiva di oltre un anno rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo della società poi fallita, e quindi ritenendo integrati i presupposti dell'azione revocatoria. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto: 1) nullità del provvedimento per totale difetto di motivazione e mancata ammissione/valutazione delle prove, in particolare della prova testimoniale e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché dei documenti rilevanti per dimostrare una data certa anteriore dell'accordo; 2) omessa valutazione dei documenti con conseguente erronea applicazione dell'art. 67 l. fall.; 3) violazione dell'art. 1353 c.c. in luogo dell'art. 1183 c.c., per avere il Tribunale qualificato il pagamento del bonus come sottoposto a condizione anziché a termine, con riflessi sull'art. 55, comma 2, n. 1, l. fall.; 4) omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei crediti di cui all'art. 2 della scrittura privata del 20.07.2010.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, osservando che la prova testimoniale richiesta era astrattamente decisiva perché idonea a dimostrare una circostanza capace di far venir meno il presupposto dell'infraannualità posto a base della decisione di merito. Richiamando il principio per cui il vizio per mancata ammissione o considerazione di una prova è deducibile in cassazione solo quando la prova sia decisiva in senso forte, la Corte ha rilevato che nel caso concreto la prova richiesta poteva incidere direttamente sul fondamento della revocabilità dell'atto. Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità del provvedimento e del procedimento per difetto di motivazione, omessa pronuncia e mancata valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali sulla qualificazione del rapporto e sui riflessi fallimentari
richiamato in relazione alla richiesta di esibizione documentale non esaminata dal giudice di merito
art. 67, primo comma, n. 1, legge fallimentare
richiamato per sostenere l'erronea applicazione della revocatoria fallimentare per atti compiuti nell'anno anteriore
invocato dai ricorrenti per contestare la qualificazione dell'obbligazione come sottoposta a condizione
richiamato quale norma corretta, secondo i ricorrenti, per qualificare il pagamento come soggetto a termine
art. 55, comma 2, n. 1, legge fallimentare
richiamato per le conseguenze della qualificazione dell'obbligazione nella procedura concorsuale
richiamato dal Tribunale quale base della revocabilità dell'atto di transazione per evento dannoso e consilium fraudis
Massime di principio
- Il vizio di motivazione o di attività processuale per mancata ammissione di una prova è deducibile in cassazione solo se la prova non ammessa o non esaminata è decisiva, cioè idonea a dimostrare con certezza fatti che privano di fondamento la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla collocazione temporale di un atto ai fini della revocatoria, il giudice deve valutare le prove dedotte dalle parti se esse possono incidere sulla data certa o sulla collocazione cronologica decisiva dell'atto stesso.
- La mancata considerazione di documenti o di prove testimoniali decisivi può determinare la cassazione del provvedimento quando tali elementi istruttori sono potenzialmente idonei a ribaltare il presupposto su cui si basa la statuizione impugnata.
- Se il motivo accolto investe il fondamento logico-giuridico principale della decisione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame, anche sulle spese.
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