Cassazione Penale, Sentenza n. 10252/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio del procedimento con riguardo alla dichiarazione di assenza: la difesa ha dedotto che non sussiste prova dell'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della data e del luogo di celebrazione dell'udienza. La notifica era stata effettuata mediante elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza altri elementi che comprovassero che l'imputato avesse effettivamente avuto conoscenza del contenuto della citazione (oggetto della contestazione, data e luogo dell'udienza). Si è dedotto quindi che la dichiarazione di assenza non poteva essere pronunciata limitandosi alla verifica formale della regolarità della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Faenza, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. Il Collegio ha ritenuto nulla la dichiarazione di assenza perché il giudice procedente non ha verificato l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del contenuto della citazione; di conseguenza il precedente accertamento di responsabilità (per il reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato, art.10-bis d.lgs. n.286/1998) e la sanzione di euro 3.500,00 di ammenda non possono ritenersi validamente pronunciati e devono essere riesaminati nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n.286 del 1998, art.10-bis
Norma sostanziale contestata: punisce la permanenza illegale nel territorio dello Stato; qui viene riportata quale fattispecie addebitata all'imputato.
codice di procedura penale, art.420-bis, co.2
Secondo la Corte, per pronunciare la dichiarazione di assenza è necessaria la certezza dell'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dei contenuti dell'atto (oggetto della contestazione, data e luogo dell'udienza). Non è sufficiente la sola verifica formale della regolarità della notifica quando essa realizzi una mera conoscenza legale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. Unite, n.23948 del 28.11.2019
Orientamento richiamato secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è in sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da rendere probabile la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza richiede la certezza dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (contenuto, data e luogo dell'udienza); la regolarità formale della notifica non basta se produce solo una conoscenza legale.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce automaticamente prova dell'effettiva conoscenza: il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale concreto tra imputato e difensore domiciliatario o altri elementi indicativi della conoscenza.
- Il giudice, prima di dichiarare l'assenza, deve qualificare la mancata comparizione come rinuncia informata o come volontaria sottrazione; in caso di dubbi sulla conoscenza effettiva, non può pronunciarsi la dichiarazione di assenza.
- La mancata verifica dell'effettiva conoscenza determina la nullità della dichiarazione di assenza e l'annullamento della sentenza con rinvio: nelle ipotesi analoghe è pertanto necessaria un'istruttoria che accerti la comunicazione effettiva degli atti.
- Pratica difensiva consigliata: documentare la mancata ricezione o la mancanza di rapporto effettivo con il difensore domiciliatario; chiedere al giudice accertamenti sulla conoscenza dell'atto o il rinvio per consentire la partecipazione effettiva dell'imputato.
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