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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dall'accertamento, da parte del giudice di merito, di un rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e un centro estetico per il periodo 1.7.2001-7.12.2015, con riconoscimento di mansioni di estetista e condanna al pagamento di differenze retributive per euro 27.957,23. Il ricorso per revocazione è stato proposto contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il precedente ricorso del datore di lavoro. Con il primo motivo si deduce errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe considerato le risultanze peritali sul quantum dovuto e avrebbe erroneamente ritenuto difettoso l'interesse ad impugnare; con il secondo motivo si deduce lo stesso vizio in relazione alla condanna alle spese, assumendo che la Corte sia stata tratta in errore dalle cifre del credito riconosciuto alla lavoratrice. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la reale ragione della precedente ordinanza: il primo perché contestava una pretesa errata valutazione del quantum e dell'interesse ad impugnare, mentre la decisione impugnata aveva fondato l'inammissibilità sulla carenza di specificazione e sulla mancata allegazione/prova che l'importo liquidato fosse superiore a quello dovuto; il secondo perché la statuizione sulle spese era coerente con il criterio della soccombenza sull'intera causa e non presupponeva alcuna soccombenza reciproca. La Corte ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. riguarda soltanto l'erronea percezione di fatti storici, non anche errori di diritto, di giudizio o di valutazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è limitato alla falsa percezione di fatti storici e non comprende errori di diritto, di giudizio o di valutazione; non è utilizzabile per contestare la lettura delle risultanze processuali compiuta dalla Corte.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il combinato disposto con l'art. 395, n. 4, c.p.c. non consente di far valere in revocazione della sentenza o ordinanza di cassazione errori di diritto sostanziale o processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti nell'ambito della procedura camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono poste a carico della parte soccombente secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • La revocazione della decisione di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico incontestabilmente risultante dagli atti; non è invece consentito rimettere in discussione la valutazione giuridica o logica delle risultanze processuali.
  • Un motivo di revocazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata e ne altera il contenuto, attribuendole una motivazione diversa da quella effettivamente espressa.
  • Ai fini dell'interesse ad impugnare, la parte deve allegare e dimostrare in modo specifico che la decisione gravata le arreca una concreta soccombenza; la mera deduzione di un diverso esito sul quantum, senza specifica dimostrazione del pregiudizio, non è sufficiente.
  • Nel regolamento delle spese il criterio della soccombenza va riferito all'esito complessivo della causa; la compensazione totale o parziale rimane rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ma presuppone una valutazione dell'effettiva soccombenza reciproca.
  • L'errore di percezione revocatorio non coincide con l'asserita erronea interpretazione di documenti, perizie o risultanze processuali, che resta un errore di giudizio non emendabile con il rimedio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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