Cassazione Penale, Sentenza n. 36886/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) rispetto a reati già giudicati con sentenze dei Tribunali di Firenze e Pescara, ottenendo dal GIP il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena complessiva in 7 anni e 3 mesi di reclusione e €2.700 di multa. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) omesso computo della riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p. per le pene determinate con patteggiamento; (2) vizi di legge e motivazione relativi all'entità degli aumenti di pena per i reati satellite (richiami agli artt. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente perché non dà conto del computo delle diminuzioni di pena connesse ai riti (patteggiamento/abbreviato) nella determinazione degli aumenti per continuazione. Ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente agli aumenti per la continuazione e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al GIP del Tribunale di Genova per nuovo giudizio su tali punti in diversa persona fisica. Il secondo motivo è stato assorbito per la necessità di nuove valutazioni sulla quantificazione della pena. In sede di rinvio dovranno essere osservate le regole dettate dalla giurisprudenza e applicarsi le disposizioni costituzionalmente interpretate (art. 34, comma 1, nella versione risultante dalla pronuncia n.183/2013 della Corte costituzionale).
Norme richiamate
Norma invocata per la disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che, nel rideterminare la pena unica, si tenga conto dei riti con cui i singoli reati sono stati giudicati.
La riduzione prevista per il patteggiamento deve essere considerata nella base di calcolo quando il reato patteggiato è assunto come reato più grave o, se satellite, la relativa diminuzione deve essere computata nell'aumento.
La riduzione per il rito abbreviato si applica all'aumento determinato per i reati satellite e, essendo aritmeticamente predeterminata, il giudice deve solo dare atto di averla computata.
Richiamata in relazione alla determinazione dell'aumento per il reato satellite; la Corte precisa che l'aumento va commisurato alla pena già comprensiva delle riduzioni connesse al rito.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione richiamati dalla difesa per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione nella quantificazione delle pene.
art. 34, comma 1 cod. proc. pen.
Interpretazione svolta con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013: non può partecipare al giudizio di rinvio il medesimo giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata; il rinvio deve essere a giudice in diversa persona fisica.
art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. (richiamata dalla Corte costituzionale n.183/2013)
Citata nella motivazione costituzionale: la disciplina è stata interpretata/dichiarata incostituzionale nella parte che non impediva la partecipazione dello stesso giudice al processo di rinvio dopo annullamento.
Massime di principio
- Quando si determina la pena unica per continuazione fra reati giudicati con riti diversi (ordinario vs patteggiamento/abbreviato), le riduzioni premiali connesse ai riti (art.444, art.442 c.p.p.) devono essere computate nella base di calcolo: o si applica la riduzione al reato più grave assunto come base, o si aumenta il satellite rispetto alla pena già ridotta.
- La mancata indicazione in motivazione di come siano state considerate le diminuzioni connesse ai riti è vizio idoneo all'annullamento: il giudice deve esplicitare di aver tenuto conto delle riduzioni e indicarne il calcolo aritmetico o il criterio.
- Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato o patteggiamento, l'incremento applicato alla pena complessiva deve risultare dalla commisurazione rispetto alla pena già comprensiva della riduzione premiale; l'importo della riduzione abbreviata è aritmeticamente predeterminato e va solo registrato in motivazione.
- In caso di annullamento parziale della decisione sulle questioni di continuazione e quantificazione, il giudice di rinvio deve essere in diversa persona fisica, in osservanza dell'art.34 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale n.183/2013.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe censurare specificamente l'omesso computo delle riduzioni connesse ai riti e chiedere il rinvio per nuova determinazione della pena, mentre il giudice dell'esecuzione deve fornire chiaro calcolo aritmetico o motivazione del criterio adottato.
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