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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12299/2020 del 23/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore e agente della riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 10026/2017, depositata il 27 novembre 2017, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 1023/2015 e respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento relativi a TARSU e TIA per gli anni 2010, 2011 e 2012, riferiti all’immobile adibito a bar-pasticceria in Avellino. La superficie tassabile era stata accertata in 281 mq, mentre la società sosteneva che fosse pari a 117,60 mq o, al massimo, a 160 mq. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, in combinato disposto con il d.P.R. n. 138/1998 e l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. Sosteneva che le aree scoperte, quelle assimilabili e i locali accessori dovessero essere computati nella misura del 50% della loro estensione secondo i parametri del d.P.R. n. 138/1998, e contestava la valutazione della CTR circa il calcolo della superficie. La decisione regionale, tuttavia, aveva fondato il rigetto non sulla percentuale di computo di tali superfici, ma sulla mancata prova che la parte eccedente la superficie dichiarata riguardasse aree condominiali o appartenenti a terzi e, comunque, non occupate o utilizzate dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo e, quindi, il ricorso, perché le censure sulla disciplina del calcolo delle superfici erano eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso sulla base della mancata dimostrazione che la maggiore superficie accertata fosse costituita da aree di terzi o non occupate dalla contribuente. La denuncia di violazione di legge era pertanto aspecifica e priva di attinenza con il giudizio di fatto posto a fondamento della decisione. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione a ciascuno dei due controricorrenti, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denunzia della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto si rivela, pertanto, aspecifica, in quanto non presente attinenza col giudizio di fatto che sorregge la decisione.

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se censura una questione normativa estranea al fatto decisivo sul quale la decisione si fonda.

  • art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507/1993

    Il rigetto del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza di prime cure, si fonda non sull’asserzione – integrante la violazione di legge denunziata – che le aree scoperte, quelle assimilabili e i locali accessori dovevano essere computati in ragione dell’80% della loro estensione (e, quindi, in difformità di quanto stabilito col regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, richiamato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 3), bensì sul decisivo rilievo che la contribuente appellata non aveva offerto la dimostrazione del proprio assunto che la maggiore estensione della superficie accertata (rispetto a quella dichiarata) avrebbe riguardato aree condominiali, o di proprietà di altri e, comunque, di aree non occupate dalla ricorrente.

    La Corte non decide nel merito la questione dei criteri di computo delle superfici prevista dalla norma: chiarisce che tale disciplina non costituiva la ratio della decisione regionale, fondata invece sulla mancata prova della natura e del mancato utilizzo delle aree eccedenti.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Il rigetto del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza di prime cure, si fonda non sull’asserzione – integrante la violazione di legge denunziata – che le aree scoperte, quelle assimilabili e i locali accessori dovevano essere computati in ragione dell’80% della loro estensione (e, quindi, in difformità di quanto stabilito col regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, richiamato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 3), bensì sul decisivo rilievo che la contribuente appellata non aveva offerto la dimostrazione del proprio assunto che la maggiore estensione della superficie accertata (rispetto a quella dichiarata) avrebbe riguardato aree condominiali, o di proprietà di altri e, comunque, di aree non occupate dalla ricorrente.

    La pronuncia menziona il regolamento quale parametro invocato dalla ricorrente per il computo delle superfici, ma non ne risolve la portata interpretativa: la relativa censura non investiva la ragione decisiva della sentenza regionale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di cassazione che, pur denunciando violazione o falsa applicazione di legge, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non incide sul fatto decisivo che ne sorregge la conclusione.
  • Quando la decisione di merito respinge la pretesa perché la parte non ha provato la natura o il mancato utilizzo delle superfici contestate, una censura limitata ai criteri normativi di computo della superficie è inammissibile se non investe quella distinta ragione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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