Cassazione Civile, Sentenza n. 12302/2020 del 23/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per complessivi 6.093 euro di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riferita agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e all’abitazione della contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 39/2016, aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’atto; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 3905/2018, pubblicata il 24 aprile 2018, aveva confermato l’annullamento, escludendo dalla superficie tassabile sottotetto e cantina in ragione delle loro caratteristiche e del mancato uso abitativo. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, esaminati congiuntamente: ha dedotto che la tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione dei locali, indipendentemente dalla loro destinazione ad abitazione, e che il regolamento comunale contemplava tariffe per le pertinenze e per le cantine; ha denunciato omessa pronuncia e motivazione carente per la mancata considerazione della censura secondo cui la disciplina catastale richiamata dalla CTR non governa il tributo; ha infine lamentato violazione della disciplina della tassa, richiamo improprio delle norme catastali e urbanistiche e contraddittorietà della motivazione. La contribuente e il Comune hanno resistito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione, ritenendo assorbente la violazione di legge. Ha ribadito che la detenzione o occupazione di locali e aree, salvo le esclusioni previste dalla legge, fonda una presunzione relativa di produzione di rifiuti; le deroghe alla tassazione e le riduzioni tariffarie non operano automaticamente, ma i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. La CTR aveva escluso le superfici controverse, pacificamente occupate, nonostante la contribuente non avesse presentato la denuncia prescritta né richiesto l’esenzione. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. La contribuente è stata condannata a pagare all’agente della riscossione 1.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; le spese relative al Comune e quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
in materia di tassa sui rifiuti, il tributo "è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni", in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comportano una "presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti", alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo
L’occupazione o detenzione di locali e aree è il presupposto della tassa e fa presumere la produzione di rifiuti, salvo prova contraria; resta ferma l’esclusione indicata per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni.
D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
sia le deroghe alla tassazione indicate dal medesimo art. 62, comma 2, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione
Le deroghe alla tassazione non conseguono automaticamente alla situazione di fatto: il contribuente deve dedurne i presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
sia le deroghe alla tassazione indicate dal medesimo art. 62, comma 2, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione
Le riduzioni tariffarie non si applicano automaticamente per la sola ricorrenza materiale della situazione prevista; i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
ai superiori principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è attenuta la Commissione tributaria regionale
La Corte ribadisce i principi di diritto applicabili alla controversia ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.
E, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – il Collegio decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e non residuano questioni controverse, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Ai fini della tassa sui rifiuti, l’occupazione o detenzione di locali e aree costituisce presupposto impositivo e comporta una presunzione relativa di produzione di rifiuti, superabile nei modi previsti dalla disciplina applicabile.
- Le deroghe alla tassazione e le riduzioni tariffarie non operano automaticamente per la sola presenza della situazione di fatto prevista: i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
- In assenza della denuncia prescritta e di una richiesta di esenzione, non è sufficiente valorizzare le caratteristiche dei locali per escluderne la tassazione quando risulti pacifica la loro occupazione; la disciplina catastale o urbanistica non sostituisce il criterio impositivo stabilito dalla normativa della tassa.
- Se, dopo la cassazione della sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto né residuano questioni controverse, la Corte può decidere la causa nel merito.
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