Cassazione Civile, Sentenza n. 12301/2020 del 23/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Comune)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione di Euro 28.379,00 per Ta.Ri. relativa al 2014, applicata alle superfici occupate da un’azienda alberghiera. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 3054/2015, aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9353/2017, pronunciata il 25 settembre 2017 e depositata il 7 novembre 2017, aveva riformato quella decisione e accolto l’impugnazione. La CTR aveva ritenuto che ai locali di deposito, di 180 e 194 mq, dovesse applicarsi la tariffa di Euro 3,00 al mq, anziché quella alberghiera di Euro 13,00 al mq, e che alle superfici delle case vacanze, attività iniziata il 1° maggio 2014, non dovesse applicarsi la tariffa alberghiera maggiorata, ma quella delle abitazioni civili. Il Comune ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507/1993 e degli artt. 24 e 33 del regolamento comunale: ha sostenuto che i depositi aziendali dovessero essere assoggettati alla tariffa dei locali destinati alla normale attività, che la dichiarazione della contribuente non contenesse elementi idonei a giustificare la detassazione o riduzione, e che i locali destinati a case vacanze rientrassero nella categoria regolamentare VII, distinta dalle abitazioni civili, per la quale era prevista la tariffa di Euro 7,00 al mq. Con il secondo ha lamentato motivazione apparente per riproduzione acritica di considerazioni rese in altra decisione, nonché violazione del giudicato e contrasto con precedenti sentenze inter partes relative agli anni 2012 e 2013. La società aveva inoltre eccepito un sopravvenuto giudicato esterno favorevole fondato su un’ordinanza della Cassazione relativa al 2013.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha preliminarmente respinto l’eccezione della contribuente di sopravvenuto giudicato esterno: l’ordinanza invocata aveva dichiarato inammissibile per aspecificità il ricorso comunale contro una decisione relativa al 2013, fondata sulla normativa regolamentare allora vigente, e non ricorreva quindi il presupposto della capacità espansiva del giudicato. Ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo nella parte relativa ai depositi: la categoria XII del regolamento non comprendeva i depositi e garage commerciali, e la CTR avrebbe dovuto verificare se la contribuente avesse provato che la specifica destinazione dei depositi determinasse, per il 2014, una capacità di produzione di rifiuti diversa e minore rispetto alle altre aree operative, nonché indicare puntualmente la categoria o sottocategoria regolamentare giustificativa della tariffa ridotta. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla tariffa delle case vacanze, poiché il regolamento distingueva le abitazioni civili dalle strutture ricettive extralberghiere, categoria nella quale erano espressamente ricomprese le case e gli appartamenti per vacanze. Il secondo motivo non ha ricevuto autonoma decisione, essendo il ricorso accolto nei termini indicati.
Norme richiamate
D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 507, art. 62
in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all’imposta, ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 507, art. 62, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita
I magazzini che custodiscono beni strumentali o scorte impiegati nell’attività d’impresa e che concorrono al suo esercizio sono aree operative imponibili, al pari degli stabilimenti e dei locali di vendita.
art. 384, comma 1, c.p.c.
A tali principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è attenuta la Commissione tributaria regionale, in quanto ha omesso di verificare se la contribuente avesse offerto la dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comportasse una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, di dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.
La Corte può enunciare o ribadire il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve attenersi; nel caso, il principio richiede la verifica della prova sulla minore capacità produttiva dei depositi e la giustificazione della tariffa ridotta in base alle categorie regolamentari pertinenti.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati; la cassazione della sentenza impugnata; e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
In caso di cassazione con rinvio, la Corte rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- I magazzini destinati al ricovero di beni strumentali o scorte impiegati nella produzione o nello scambio, quando concorrano all’esercizio dell’impresa, costituiscono aree operative idonee a produrre rifiuti e sono soggetti al tributo sui rifiuti.
- Chi richiede una riduzione dell’imposizione sui depositi aziendali deve provare che, nell’anno considerato, la specifica destinazione dei locali comporta una capacità di produzione di rifiuti diversa e minore rispetto alle altre aree operative dell’impresa.
- La tariffa ridotta per determinate superfici deve trovare giustificazione nella puntuale individuazione della categoria o sottocategoria prevista dalla disciplina regolamentare applicabile.
- Le strutture ricettive extralberghiere, comprese le case e gli appartamenti per vacanze quando il regolamento li colloca in una categoria distinta, non possono essere automaticamente assimilate ai locali ad uso di civile abitazione ai fini tariffari.
- Una decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificità dei motivi, resa su una controversia relativa a un diverso anno d’imposta e sulla base della normativa regolamentare allora vigente, non determina di per sé la capacità espansiva del giudicato nel giudizio relativo a un altro periodo.
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