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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12289/2020 del 23/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere doganale)

La controversia

Nel 2011 il ricorrente aveva curato, quale rappresentante diretto di un importatore, la dichiarazione doganale relativa a pantaloni importati dalla Cina. Ritenendo errata l'indicazione del valore della merce, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva irrogato, con atto del 20 febbraio 2012, una sanzione amministrativa di 10.476,66 euro. Il ricorso contro l'atto era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 738/23/2016 depositata il 1° febbraio 2016. In Cassazione lo spedizioniere ha proposto cinque motivi: con i primi due ha sostenuto che, in caso di rappresentanza diretta e di dichiarazione regolare ma infedele, l'obbligazione doganale ricade normalmente sull'importatore e la responsabilità solidale dello spedizioniere presuppone che questi abbia fornito i dati o i documenti sapendoli erronei, o dovendo ragionevolmente saperlo; ha aggiunto che tali condizioni non ricorrevano perché la dichiarazione riproduceva la documentazione ricevuta dall'importatore. Con il terzo motivo ha invocato le regole sulla responsabilità per le violazioni tributarie e sull'errore incolpevole, affermando di aver agito sulla base dei documenti dell'importatore senza poter verificarne l'attendibilità. Con il quarto ha denunciato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle disposizioni richiamate in tema di motivazione e contestazione. Con il quinto ha lamentato l'omesso accertamento della propria conoscenza dell'inesattezza del valore dichiarato.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, stabilendo che la sola qualità di spedizioniere in rappresentanza diretta non comporta responsabilità solidale per una dichiarazione doganale regolare ma infedele. Tale responsabilità è configurabile quando lo spedizioniere abbia personalmente fornito i dati o prodotto i documenti utilizzati per la dichiarazione, essendo consapevole della loro erroneità o irregolarità, o dovendone ragionevolmente essere consapevole; la prova della sua partecipazione personale grava sull'Amministrazione doganale. Nel caso concreto, tale partecipazione non era stata né provata né prospettata. La Corte ha inoltre escluso che le disposizioni invocate dall'Agenzia per altre ipotesi di irregolarità doganale fossero pertinenti, poiché riguardano situazioni diverse, come l'assenza di dichiarazione, la sottrazione al controllo o l'importazione di merce diversa da quella dichiarata. Il terzo, quarto e quinto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese processuali dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Reg. CEE 2913/92, art. 201

    In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale 2913/92, art. 201).

    In caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele, la responsabilità solidale del rappresentante diretto non deriva dalla sola qualità di spedizioniere: occorre che abbia personalmente fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, consapevole della loro erroneità o irregolarità.

  • L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7

    Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto la L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2 (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l’onere di accertare la regolarità, veridicità e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilità per il pagamento dei tributo, (oltre che per i danni procurati all’erario nel caso di dichiarazione irregolare) qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della infedeltà; tale responsabilità sussiste però solo quando essi stessi, e non l’importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione, come già deciso in precedenza da questa Corte

    Gli obblighi di controllo e la conseguente responsabilità dello spedizioniere operano, secondo la lettura coordinata con la normativa unionale, quando lo spedizioniere stesso abbia fornito i dati o prodotto i documenti alla base della dichiarazione e fosse, o dovesse ragionevolmente essere, consapevole della loro infedeltà.

  • Reg. CEE 2913/92, artt. 202-205

    Non convince del contrario il richiamo dell’Agenzia al cit. Reg. CEE, artt. da 202 a 205, che si applicano alle diverse ipotesi di assenza della dichiarazione o di sottrazione al controllo, o di importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata. Situazioni in cui la natura fraudolenta dell’operazione giustifica l’aggravio del regime della responsabilità solidale.

    Le disposizioni concernenti assenza di dichiarazione, sottrazione al controllo o importazione di merce diversa non si applicano alla distinta fattispecie di dichiarazione regolare ma infedele.

Massime di principio

  • In caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele presentata in rappresentanza diretta, la responsabilità doganale grava normalmente sull'importatore; lo spedizioniere non risponde in solido per il solo fatto di essere il dichiarante rappresentante.
  • La responsabilità solidale dello spedizioniere per una dichiarazione regolare ma infedele richiede la sua partecipazione personale, consistente nell'avere fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione con consapevolezza della loro erroneità o irregolarità, oppure dovendo ragionevolmente esserne consapevole. La prova di tale partecipazione è a carico dell'Amministrazione doganale.
  • Le disposizioni sulla responsabilità solidale relative all'assenza di dichiarazione, alla sottrazione della merce al controllo o all'importazione di beni materialmente diversi da quelli dichiarati non possono essere estese alla diversa ipotesi di dichiarazione regolare ma infedele.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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