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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12300/2020 del 23/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava dall’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’avviso di liquidazione emesso dal Comune per la Ta.Ri. relativa al 2015, per complessivi 29.270 euro. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8399/2017, depositata l’11 ottobre 2017, aveva riformato la decisione, accogliendo la domanda della società e riducendo il tributo a 16.689 euro. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione il 9 aprile 2018. La contribuente ne ha eccepito l’inammissibilità per tardività, deducendo che la sentenza regionale le era stata notificata direttamente al Comune il 31 gennaio 2017; la notificazione risultava dalla copia della sentenza prodotta con il controricorso, recante il protocollo comunale di ricezione n. 3.544 del 31 gennaio 2017. Il Comune non ha contestato tale circostanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza al Comune. Ha ritenuto idonea a far decorrere il termine la consegna diretta della sentenza alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992; la data della ricezione risultava documentata e non era stata contestata dall’ente. Ha quindi condannato il Comune alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.700 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 326, comma 1, c.p.c.

    L’impugnazione è stata tardivamente proposta dopo la scadenza del termine perentorio (c.d. breve) di sessanta giorni decorrente dalla notificazione all’Ente impositore della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; il ricorso proposto dopo la sua scadenza è tardivo.

  • art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    In punto di diritto è appena il caso di aggiungere – con riferimento alle forme della notificazione eseguita – che la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto, secondo il quale ” nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del detto decreto ”

    Nel processo tributario, la consegna diretta della sentenza alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del decreto è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 10 D.Lgs. n. 546/1992

    In punto di diritto è appena il caso di aggiungere – con riferimento alle forme della notificazione eseguita – che la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto, secondo il quale ” nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del detto decreto ”

    La parte pubblica individuata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 può ricevere direttamente la sentenza; tale consegna è idonea, nel processo tributario, a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, se dovuto.

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione proposta dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la consegna diretta della sentenza alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
  • Quando la notificazione della sentenza e la relativa data risultano documentate e non sono contestate, il termine breve decorre dalla data di ricezione; l’impugnazione proposta dopo la sua scadenza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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