Cassazione Civile, Sentenza n. 12303/2020 del 23/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2008 per immobili della contribuente, accatastati nelle categorie A/2 e A/4. In primo grado era stato riconosciuto il carattere rurale degli immobili, valorizzandone tipologia e destinazione agricola e la qualità di coltivatrice diretta della proprietaria. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 391/2014, in parziale riforma, aveva ritenuto illegittimi gli avvisi per gli anni 2006-2008, mantenendo dovuta l’imposta per il 2005: la contribuente aveva presentato il 6 ottobre 2011 una domanda autocertificata di variazione catastale per ottenere le categorie rurali A/6 e D/10 e la variazione poteva produrre effetti per i cinque anni precedenti. Il Comune ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa, sostenendo che la sola domanda autocertificata non bastasse a rendere definitiva l’annotazione di ruralità e richiamando un provvedimento dell’Agenzia del territorio del 23 ottobre 2014 che aveva negato il riconoscimento della ruralità, anche in ragione dell’ubicazione degli immobili nel centro abitato, del loro mancato utilizzo agricolo e dell’assenza di stabile abitazione della contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e, con il terzo, omesso esame di fatto decisivo, entrambi in relazione alla dedotta carenza dei requisiti sostanziali di ruralità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini dell’esenzione ICI per ruralità, è decisiva la classificazione catastale: l’immobile iscritto in categoria rurale A/6 o D/10 non è assoggettato all’imposta; se risulta iscritto in diversa categoria, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento, mentre il Comune deve impugnare l’attribuzione della categoria rurale per poter pretendere l’imposta. Il giudice tributario non può accertare incidentalmente la ruralità concreta in luogo della classificazione catastale, anche alla luce delle successive disposizioni che consentono la variazione con effetto retroattivo. Il terzo motivo non poteva condurre all’accoglimento, perché l’accertamento fattuale richiesto era incompatibile con tale criterio; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non formulato secondo la versione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile. Il primo motivo è stato dichiarato radicalmente inammissibile nella parte in cui pretendeva di introdurre il provvedimento catastale sopravvenuto: l’art. 372 c.p.c. consente in cassazione documenti relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità e procedibilità del ricorso, non documenti nuovi sulla fondatezza nel merito della pretesa. La Corte ha compensato le spese per il consolidarsi dell’indirizzo interpretativo nel corso del giudizio e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9
per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2, comma 1, lett. a);
La ruralità rilevante ai fini dell’esenzione ICI deve risultare dalla classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10, attribuita in presenza dei requisiti previsti dall’art. 9.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis
per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2, comma 1, lett. a);
La disposizione concorre a escludere l’assoggettamento a ICI dell’immobile classificato catastalmente come rurale nelle categorie pertinenti.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 2, comma 1, lett. a);
In combinato disposto con la disciplina della ruralità, la norma comporta l’esenzione ICI per gli immobili iscritti nelle appropriate categorie catastali rurali.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis
La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.
La disciplina consente al contribuente di chiedere la variazione catastale per ottenere l’attribuzione delle categorie rurali anche con effetto retroattivo; non sostituisce il classamento con un accertamento giudiziale incidentale della ruralità concreta.
D.L. n. 102 del 2013, art. 5-ter
La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.
La possibilità di variazione catastale retroattiva incide sull’esenzione attraverso il procedimento di classificazione catastale, mantenendo centrale il dato del classamento.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3.
In cassazione sono producibili documenti nuovi soltanto nelle ipotesi processuali indicate; non è ammessa la produzione di documenti sopravvenuti diretti a provare la fondatezza nel merito della pretesa.
art. 395 c.p.c., n. 3
Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3.
Un documento decisivo relativo al merito, rinvenuto dopo la scadenza dei termini e non producibile in cassazione, può essere fatto valere mediante revocazione straordinaria nei presupposti indicati dalla norma.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
risultando inammissibile il secondo, in quanto non dedotto secondo la “nuova” formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex D.L. n. 83 del 2012, siccome applicabile anche al ricorso per cassazione contro sentenze del giudice tributario: SSUU n. 8053/14
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia l’omesso esame deve essere formulato secondo la versione dell’art. 360, primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis anche alle sentenze tributarie.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione ICI per ruralità, è determinante la classificazione catastale dell’immobile nelle categorie rurali pertinenti: il giudice tributario non può sostituire il classamento con un accertamento incidentale della ruralità in concreto.
- Se l’immobile è iscritto in una categoria catastale diversa da quella rurale, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento; se è attribuita una categoria rurale A/6 o D/10, il Comune deve contestare autonomamente tale attribuzione per poter pretendere l’ICI.
- La facoltà di chiedere una variazione catastale con effetto retroattivo per l’attribuzione delle categorie rurali opera attraverso il procedimento di classamento e non rende irrilevante il dato catastale.
- Nel giudizio di cassazione, la produzione di documenti nuovi è limitata a quelli attinenti alla nullità della sentenza o all’ammissibilità e procedibilità del ricorso; non sono ammissibili documenti sopravvenuti diretti a incidere sulla fondatezza nel merito della pretesa.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile al giudizio.
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