Cassazione Civile, Ordinanza n. 33022/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo di un fallimento, l'ente di riscossione aveva chiesto l'ammissione per un credito complessivo di oltre 167.000 euro, riferito a debiti risultanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei soci della società fallita e garantiti da fideiussione prestata dalla società stessa. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo non depositati né le cartelle di pagamento né gli estratti di ruolo e qualificando il documento prodotto come un mero tabulato interno privo degli elementi idonei a fondare la pretesa. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere il tribunale deciso su una questione - l'idoneità probatoria dell'estratto di ruolo - non devoluta dalle parti; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, sostenendo che il documento prodotto fosse invece un vero estratto di ruolo; 3) violazione dell'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 156 c.p.c., assumendo che per l'ammissione al passivo dei crediti tributari sia sufficiente il ruolo/estratto di ruolo senza necessità di produrre la cartella notificata.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui i crediti iscritti a ruolo, quando fatti valere in sede fallimentare, possono essere ammessi al passivo sulla base del solo ruolo o del relativo estratto, senza necessità della previa notifica della cartella al curatore, salvo che vi siano contestazioni tali da imporre l'ammissione con riserva. Ha inoltre rilevato che il tribunale non aveva considerato decisivo il contenuto del documento prodotto, che secondo la riproduzione in ricorso recava dati idonei a individuare natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, sicché poteva astrattamente qualificarsi come estratto di ruolo.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata dedotta dai ricorrenti, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza di violazione del thema decidendum; il motivo è stato assorbito.
È stato evocato per denunciare una motivazione apparente del decreto impugnato; la Corte ha ritenuto fondati gli altri motivi, senza esaminare autonomamente questo profilo come decisivo.
art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L'ammissione al passivo dei crediti tributari da parte del concessionario avviene sulla base del ruolo; non è richiesto il deposito della cartella notificata, salvo contestazioni che impongano l'ammissione con riserva.
art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per affermare che, in caso di contestazioni, l'ammissione con riserva va sciolta all'esito della definizione dell'impugnazione davanti al giudice tributario.
È richiamato per individuare i dati che devono risultare dall'estratto di ruolo per consentire l'identificazione della pretesa iscritta a ruolo.
Richiamati insieme all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 quale base normativa dei requisiti informativi dell'estratto di ruolo.
I crediti iscritti a ruolo seguono, in caso di fallimento del debitore, il procedimento di ammissione al passivo previsto per gli altri crediti concorsuali.
Invocato dalle ricorrenti in relazione alla dedotta irrilevanza di eventuali nullità formali, senza specifica autonoma statuizione della Corte.
Parametro del motivo di violazione di legge dedotto con il terzo motivo.
Parametro del motivo di nullità del provvedimento dedotto con il primo e il secondo motivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, i crediti iscritti a ruolo fatti valere dal concessionario della riscossione possono essere ammessi sulla base del solo ruolo o del relativo estratto, senza necessità della previa notifica della cartella al curatore, salvo contestazioni che giustifichino l'ammissione con riserva.
- L'estratto di ruolo è idoneo a fondare la domanda di ammissione solo se contiene dati tali da identificare in modo univoco il contribuente e la pretesa iscritta a ruolo, cioè gli elementi essenziali relativi a natura ed entità del credito.
- Ai fini del controllo di legittimità, il giudice di merito non può svalutare un documento come mero tabulato interno se, dalla sua riproduzione processuale, risultano elementi sufficienti a configurarlo come estratto di ruolo in senso giuridico.
- Quando una questione decisiva è risolta erroneamente dal giudice di merito, le censure ulteriori restano assorbite dall'accoglimento del motivo idoneo a determinare la cassazione con rinvio.
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