Cassazione Penale, Sentenza n. 40296/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il reato di porto abusivo di arma (in concorso). Il ricorrente, sottoposto ad indagini per concorso in omicidio con i fratelli Giuseppe e Felice e per porto abusivo dell'arma, ha lamentato che gli elementi probatori riguarderebbero solo il fratello Giuseppe e che nulla dimostrerebbe che Celso avesse conoscenza della presenza dell'arma o avesse partecipato consapevolmente al porto della pistola.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una diversa valutazione dei fatti e degli elementi di prova, valutazione riservata al giudice di merito, e non in una denunciata violazione di specifiche norme o in una manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva infatti motivato in modo coerente e adeguato la sussistenza dei gravi indizi circa la conoscenza da parte del ricorrente della presenza dell'arma, richiamando dichiarazioni di persone informate sui fatti che attestavano che l'arma era stata mostrata a fini minatori in presenza dello stesso Celso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il provvedimento è stato rimesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile la nozione di concorso anche con riferimento al porto di arma quando l'indagato aderisce consapevolmente a un'impresa criminosa che comporta l'impiego dell'arma.
Norma sul porto abusivo di armi; nel caso è stato contestato l'illegale porto della pistola e il tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente a tale fatto.
Legge 497/1974, artt. 10, 12 e 14
Richiamata nel capo di imputazione come riferimento normativo collegato all'illecito contestato; la Corte ha valutato tali riferimenti alla luce delle modalità della condotta (porto e uso intimidatorio dell'arma).
Codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per le spese e l'irrogazione di una somma a titolo di sanzione per ricorso manifestamente infondato o per colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Disposizioni di attuazione, art. 94 co. 1-ter
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia della Corte; il provvedimento è stato inviato agli uffici per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il giudizio di legittimità è limitato al controllo sulla motivazione: il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Per configurare il concorso nel porto abusivo di arma è sufficiente che l'indagato abbia aderito consapevolmente a un'impresa criminosa che prevedeva l'impiego di un'arma, anche se l'arma era materialmente nella disponibilità di un solo compartecidente.
- Le dichiarazioni di persone informate sui fatti possono costituire elementi indizianti idonei a dimostrare la conoscenza dell'arma da parte dell'indagato quando attestino che l'arma è stata esibita o mostrata in sua presenza a fini intimidatori.
- Le censure difensive che chiedano una diversa lettura degli elementi indizianti sono inammissibili in Cassazione se si risolvono in una nuova valutazione del materiale probatorio; la difesa deve invece focalizzarsi su vizi di legge o su lacune e contraddizioni della motivazione.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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