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Sentenza

Sentenza del 16/12/2025 n. 32827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la revocazione della sentenza n. 4128/2021 della CTR della Campania, resa in un giudizio di ottemperanza. La sentenza aveva ritenuto che l’Agenzia non avesse eseguito la precedente pronuncia n. 10713/44/2015 e aveva disposto l’ottemperanza, nominato un commissario ad acta e condannato l’Agenzia alle spese. L’Agenzia aveva chiesto la revocazione per errore di fatto, sostenendo di essersi costituita e di avere già dato esecuzione alla decisione, mediante sgravio parziale convalidato il 7 gennaio 2016. In Cassazione A.A. ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato che la sentenza di ottemperanza potesse essere impugnata per revocazione anziché soltanto con ricorso per cassazione; con il terzo ha denunciato la nullità della sentenza di revocazione per motivazione apparente; il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che il limite dell’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda le impugnazioni ordinarie e non esclude la revocazione; la sentenza pronunciata in revocazione resta però impugnabile in Cassazione soltanto per inosservanza delle norme processuali. Ha accolto il terzo motivo perché la CTR si era limitata ad affermare che la sentenza originaria era stata correttamente eseguita e che vi era errore di fatto, senza indicare quali fatti fossero stati ignorati né spiegare il percorso logico della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza n. 5796/2022 è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente accertata né l’esecuzione della sentenza tributaria né la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • Art. 70, comma 10, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’art. 70, comma 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, ove dispone che "Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento", deve essere letto nel senso che la limitazione vale solo per le impugnazioni ordinarie, sì che contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza il ricorso per cassazione deve ritenersi ammesso soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento, mentre la restrizione ivi prevista non è applicabile allo strumento della revocazione.

    La disposizione limita i rimedi ordinari contro le sentenze rese in ottemperanza, consentendo il ricorso per Cassazione solo per violazioni processuali; non impedisce invece la revocazione, quale impugnazione straordinaria.

  • Art. 403, comma 2, c.p.c.

    peraltro, in applicazione del disposto dell'art. 403 c.p.c., che, al secondo comma, prevede che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi solo i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza sarà, a sua volta, soggetta alla limitazione di cui all'art. 70, comma 10, cit., con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di far valere gli errores in procedendo.

    La sentenza resa in revocazione segue, quanto ai mezzi di impugnazione, il regime della sentenza originaria: se quest’ultima era una pronuncia di ottemperanza, la successiva decisione è ricorribile per Cassazione soltanto per errores in procedendo.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    In particolare, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.

    La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito. È nulla se, pur formalmente presente, è inidonea a consentire il controllo sul ragionamento giudiziale; nel caso concreto, non bastava affermare l’avvenuta esecuzione e l’esistenza dell’errore revocatorio senza indicare i fatti rilevanti e il collegamento tra essi e la conclusione.

Massime di principio

  • La limitazione dei rimedi prevista per le sentenze tributarie di ottemperanza non preclude la revocazione, che è un’impugnazione straordinaria; resta invece circoscritto ai vizi processuali il ricorso per Cassazione contro tali pronunce.
  • La decisione resa sulla revocazione di una sentenza di ottemperanza conserva il regime d’impugnazione della pronuncia originaria: in Cassazione possono essere denunciati soltanto errores in procedendo.
  • Una sentenza che accoglie una revocazione per errore di fatto deve individuare i fatti decisivi ignorati dal giudice e spiegare perché ricorrono i presupposti della revocazione. La sola affermazione che vi fu corretta esecuzione della decisione e che la precedente sentenza era viziata non costituisce motivazione sufficiente.
  • La cassazione per motivazione apparente con rinvio non risolve definitivamente la controversia sostanziale: il giudice del rinvio deve riesaminare e motivare la questione dell’esecuzione del giudicato e della cessazione della materia del contendere.

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