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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17717/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un giornalista e una società editoriale, in cui il lavoratore aveva sostenuto di avere svolto per anni attività redazionale in via continuativa e, almeno dal 2003, con i caratteri della subordinazione, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico, l'inquadramento come collaboratore fisso o figura equivalente, il pagamento di differenze retributive, TFR, altre voci economiche e il risarcimento dei danni conseguenti all'asserito allontanamento/ licenziamento orale del 15.3.2014. Il Tribunale aveva riconosciuto la subordinazione e la natura inefficace del licenziamento orale, disponendo reintegra e condanna economica; la Corte d'appello aveva confermato la natura subordinata del rapporto, ritenuto corretto l'inquadramento come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG e ricondotto le somme spettanti al lavoratore a titolo risarcitorio per il rifiuto datoriale della prestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2094, 2697, 2729 c.c., per omessa disamina di censure, errata valutazione degli indici di subordinazione e uso di presunzioni indebite; 2) violazione dell'art. 2049 c.c. per avere attribuito rilevanza a indici ritenuti neutri o irrilevanti ai fini della subordinazione giornalistica; 3) violazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 2 CNLG per avere ritenuto corretto l'inquadramento come collaboratore fisso senza la coesistenza di tutti i requisiti contrattuali; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse accertato un rapporto di lavoro in assenza di domanda specifica; 5) violazione degli artt. 112 e 427 c.p.c. per avere riconosciuto retribuzioni dopo il 15.3.2014 nonostante la mancata proposizione di una domanda sul punto; 6) violazione dell'art. 2126 c.c., formulato solo per completezza, in relazione alla pretesa rilevanza dell'iscrizione all'albo dei pubblicisti sulla validità del rapporto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, da un lato, non rispettava gli oneri di specificità e localizzazione degli atti processuali e, dall'altro, investiva l'apprezzamento di fatto e il ragionamento presuntivo del giudice di merito con censure formulate come violazione di legge; ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo conforme ai principi consolidati la valutazione della subordinazione nel rapporto giornalistico sulla base di indici come continuità, inserimento nell'organizzazione redazionale, sistematica redazione di articoli, disponibilità alle esigenze del datore e irrilevanza decisiva della retribuzione a pezzo; ha rigettato anche il quarto e il quinto motivo, escludendo ultrapetizione perché la domanda originaria comprendeva il ripristino del rapporto e il pagamento delle somme maturate fino alla reintegrazione e la Corte territoriale ha solo riqualificato giuridicamente il titolo della pretesa, senza mutare petitum o causa petendi; sul sesto motivo non ha svolto una specifica statuizione perché formulato solo per completezza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società editoriale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché diretto a contestare un accertamento di fatto e il ragionamento presuntivo del giudice di merito; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che la subordinazione nel rapporto giornalistico va accertata valorizzando gli indici di inserimento stabile, continuità della prestazione, disponibilità rispetto alle esigenze della redazione e sistematica redazione di articoli, e che l'inquadramento come collaboratore fisso era coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto infondati anche i motivi di ultrapetizione, affermando che il giudice d'appello si era limitato a qualificare diversamente il titolo delle somme dovute, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che siano state poste a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal valutate.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito valore di piena prova a elementi che ne sono sprovvisti o abbia disatteso prove legali, non per contestare la ponderazione delle prove.

  • art. 2094 c.c.

    I caratteri del lavoro subordinato costituiscono il parametro normativo cui rapportare la qualificazione del rapporto; la loro presenza o meno è accertamento di fatto censurabile nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudizio inferenziale fondato su presunzioni è apprezzamento di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri giuridici di deduzione, non per diversa lettura degli indizi.

  • art. 2049 c.c.

    La sentenza lo richiama nel testo del ricorso, ma dalla decisione non emerge una specifica interpretazione della norma da parte della Corte; il riferimento è utilizzato dalla ricorrente nei motivi.

  • art. 2 CNLG

    Per il collaboratore fisso rilevano continuità della prestazione, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza inteso come disponibilità del lavoratore anche tra una prestazione e l'altra; tali requisiti sono compatibili con la subordinazione del rapporto giornalistico.

  • art. 112 c.p.c.

    Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti incontra il limite del rispetto di petitum e causa petendi; non vi è ultrapetizione se il giudice non introduce fatti nuovi né attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato.

  • art. 427 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo; la Corte nega la violazione perché la domanda economica era già contenuta nel ricorso introduttivo e la riqualificazione del titolo non comporta novità della pretesa.

  • art. 2126 c.c.

    Il motivo formulato su tale disposizione è stato dichiarato meramente per completezza, senza autonoma statuizione decisoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla subordinazione del rapporto non può risolversi in una nuova valutazione degli indici di fatto: la scelta, il peso e la combinazione degli elementi presuntivi spettano al giudice di merito e sono sindacabili solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali di qualificazione.
  • Nel rapporto giornalistico la subordinazione non richiede necessariamente orario fisso, presenza continuativa nei locali o esclusiva della prestazione; assumono invece rilievo lo stabile inserimento nell'organizzazione editoriale, la continuità della collaborazione, la sistematica redazione di articoli e la disponibilità del collaboratore rispetto alle esigenze della redazione.
  • Per l'inquadramento del collaboratore fisso giornalistico occorre verificare i requisiti sostanziali delineati dal contratto collettivo, letti in coerenza con la nozione legale di lavoro subordinato e con la specificità della prestazione giornalistica; la mera mancata individuazione di una diversa categoria contrattuale non è, da sola, decisiva.
  • Non ricorre ultrapetizione quando il giudice, a fronte di una domanda di reintegra e di pagamento delle somme maturate fino al ripristino del rapporto, qualifichi quelle somme come risarcitorie per un inadempimento diverso dal licenziamento, purché non muti i fatti costitutivi dedotti né attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di specifiche anomalie nell'utilizzo delle prove legali o nell'ammissione di prove non dedotte, non per contestare l'apprezzamento complessivo del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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