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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35104/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., censurando l'attendibilità dell'individuazione fotografica posta a base dell'affermazione di responsabilità e, più in generale, la valutazione della prova dichiarativa della persona offesa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha anche contestato la prognosi di inammissibilità del ricorso mediante memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di merito, che aveva fornito una motivazione priva di aporie sul riconoscimento fotografico e sulla credibilità della persona offesa, evidenziando altresì che il richiamo alle videoriprese non comportava inattendibilità del dichiarante. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato valorizzando le plurime condanne pregresse e successive ai fatti, elemento ritenuto ostativo alla mitigazione sanzionatoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    art. 192, comma 2, cod. pen.

    La Corte richiama la norma nel contesto della valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa e del riconoscimento fotografico, ma la censura difensiva è ritenuta in concreto infondata perché diretta a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    La sentenza non cita espressamente l'articolo, ma tratta il diniego delle attenuanti generiche come legittimamente motivato sulla base dei precedenti penali rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica, coerente e priva di manifeste illogicità sul punto controverso.
  • Il giudizio di attendibilità della persona offesa e il valore attribuito al riconoscimento fotografico sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata e non contraddittoria.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti: è sufficiente che il giudice di merito indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La presenza di plurime condanne pregresse e successive ai fatti può essere valorizzata come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, purché il relativo apprezzamento sia esplicitato in motivazione.
  • Il ricorso manifestamente reiterativo di censure già disattese in appello, o volto a ottenere una rivalutazione del merito, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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