Sentenza del 22/03/2024 n. 7840 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originava dall’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2006, con cui erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile per fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso della società. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia perché mancava la ricevuta postale di spedizione, compensando le spese. In Cassazione l’Agenzia ha contestato: 1) l’inammissibilità, sostenendo che la costituzione era tempestiva e che la CTR avrebbe dovuto verificare o acquisire la documentazione; 2) l’omessa pronuncia sul merito dell’appello, che censurava anche l’ammissibilità del ricorso introduttivo. La società, con ricorso incidentale, ha contestato la compensazione delle spese, ritenendola priva di specifiche ragioni gravi ed eccezionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale. Ha confermato che, nel caso concreto, non risultavano depositati la ricevuta di spedizione, l’elenco delle raccomandate con data e timbro postale, né un avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata dall’ufficio postale. Inoltre, la ricezione dell’appello il 12 marzo 2012 era successiva alla scadenza del termine semestrale per impugnare, fissata al 5 marzo 2012; non era quindi possibile provare la tempestività della notifica né sanare l’inammissibilità ordinando una produzione successiva. La CTR, dichiarato inammissibile l’appello, non era tenuta a esaminarne il merito. È stato invece accolto il ricorso incidentale: la mera circostanza che l’inammissibilità fosse stata rilevata d’ufficio non costituisce, da sola, una ragione grave ed eccezionale sufficiente a compensare le spese. La sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La decisione non ha esaminato nel merito la ripresa fiscale originaria.
Norme richiamate
Articoli 22, comma 1 e comma 5, e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
Per la notifica postale diretta nel processo tributario, l’appellante deve depositare contestualmente alla costituzione una prova idonea della spedizione: ricevuta, elenco postale timbrato oppure avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata. Se tale documentazione manca, il giudice non può ordinare di produrla successivamente per sanare l’inammissibilità, salvo i presupposti per la rimessione in termini.
Articolo 327 c.p.c. e Legge n. 69 del 2009
La data di ricezione dell'atto di appello, indicata nell'avviso di ricevimento del plico (12.03.2012), peraltro, è successiva alla scadenza del termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (18.07.2011), che scadeva in data 5.03.2012 (e non in data 1.10.2013, come erroneamente rilevato dalla ricorrente principale), in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato in data 29.09.2009 e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (4.07.2009), che ha modificato il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, si applicava il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, il termine scadeva il 5 marzo 2012 e l’avviso attestava una ricezione dell’appello il 12 marzo 2012, senza prova idonea di una spedizione tempestiva.
Articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e articolo 92, comma 2, c.p.c.
La mancanza di una specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese comporta un vizio di violazione di legge, non potendosi disporre detta compensazione solo in base al carattere ufficioso del rilievo dell'inammissibilità dell'appello.
La compensazione delle spese, nel regime applicabile, richiede l’indicazione di ragioni gravi ed eccezionali specifiche. Il fatto che l’inammissibilità dell’impugnazione sia stata rilevata d’ufficio non è, da solo, motivo sufficiente per derogare alla regola della soccombenza.
La Corte ha respinto la censura di omessa pronuncia: una volta dichiarato inammissibile l’appello, la CTR non poteva pronunciarsi sul merito delle questioni devolute con il gravame.
Massime di principio
- Quando un’impugnazione tributaria è notificata direttamente per posta, occorre documentare la spedizione contestualmente alla costituzione secondo una delle modalità probatorie riconosciute; la sola prova della ricezione non dimostra necessariamente quando il plico è stato spedito.
- L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è certificata dall’ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica. Una data scritta a mano o dattilografata non è sufficiente, salvo che la ricezione certificata dimostri che il plico è arrivato entro il termine di decadenza.
- La documentazione probatoria mancante al momento della costituzione non può essere normalmente integrata su ordine del giudice; resta salva l’eventuale rimessione in termini quando ne ricorrano i presupposti.
- Se l’impugnazione è inammissibile, il giudice non deve esaminare le censure di merito contenute nell’atto.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione riferita a ragioni gravi ed eccezionali; il solo rilievo officioso dell’inammissibilità non basta.
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