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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32731/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di un contratto di servizi pubblicitari relativo al marchio "Uliveto" e degli interessi moratori previsti nelle condizioni generali. La società ingiunta propose opposizione sostenendo, tra l'altro, di non avere mai validamente sottoscritto il contratto, di non avere mai approvato specificamente le clausole vessatorie concernenti rinnovo automatico, interessi di mora e deroga di competenza, e di non avere ricevuto o fatto eseguire le prestazioni pubblicitarie per le stagioni successive alla prima. In appello la società ribadì l'assenza di ratifica dell'operato del falsus procurator, l'inefficacia delle clausole vessatorie per mancanza di doppia sottoscrizione, l'erroneità del rinnovo tacito e dell'incompetenza territoriale, nonché l'insufficienza della prova dell'esecuzione delle prestazioni. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 19 c.p.c., sostenendo che la mera presenza di una firma unica apposta sotto l'elencazione delle clausole non integra la specifica approvazione richiesta per le clausole vessatorie; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1399 c.c. in relazione all'art. 1341 c.c., assumendo che la ratifica tacita del contratto non può estendersi alle clausole vessatorie prive di valida approvazione scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero erroneamente considerato sufficiente, ai fini dell'art. 1341 c.c., una sola sottoscrizione apposta sotto l'analitica indicazione delle clausole vessatorie. Ha affermato che la specifica approvazione richiede autonoma e separata collocazione delle clausole e distinta sottoscrizione del contraente aderente, senza che bastino evidenziazione grafica, collocazione immediatamente prima della firma o stampa in caratteri tipografici marcati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché rivaluti la validità delle clausole vessatorie e, se del caso, la competenza territoriale secondo i criteri generali.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie richiede una distinta sottoscrizione del contraente aderente; non basta una firma unica apposta sotto l'elenco delle clausole, anche se queste sono evidenziate o collocate immediatamente prima della sottoscrizione.

  • art. 19 c.p.c.

    Se la clausola derogatoria della competenza territoriale è priva di valida specifica approvazione, il foro competente va determinato secondo i criteri generali di competenza territoriale.

  • art. 1399 c.c.

    Il motivo relativo all'estensione della ratifica tacita alle clausole vessatorie è stato assorbito; la Corte non si pronuncia nel merito sulla portata della ratifica rispetto a tali clausole.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato come criterio generale per la determinazione del foro competente in caso di caducazione della deroga convenzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento delle censure per violazione di legge dedotte con il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La clausola vessatoria inserita in condizioni generali di contratto è validamente efficace solo se, oltre a essere autonomamente e separatamente collocata nel testo, è seguita da una distinta sottoscrizione del contraente aderente; una firma unica non è sufficiente.
  • Ai fini dell'art. 1341 c.c. non sono equivalenti alla specifica approvazione scritta la mera evidenziazione grafica della clausola, la sua collocazione immediatamente prima della firma o la stampa in caratteri tipografici accentuati.
  • La mancanza di valida specifica approvazione delle clausole vessatorie comporta la loro inefficacia nei confronti del contraente aderente e rende inoperante anche l'eventuale deroga convenzionale della competenza territoriale.
  • Quando la deroga pattizia del foro cade per difetto di specifica approvazione, la competenza va riesaminata applicando i criteri ordinari di competenza territoriale.
  • Se il primo motivo di ricorso impone la caduta delle clausole vessatorie per difetto di specifica approvazione, diventa assorbito il motivo che contesta l'estensione della ratifica tacita a tali clausole.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneCompetenzaRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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