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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33595/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la loro condanna per più episodi di truffa in danno di una compagnia assicurativa. I ricorsi deducevano: la nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari con riferimento a fatti contestati successivamente e dalla difformità tra richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio; la tardività delle querele relative ad alcuni episodi, sostenendo che la compagnia avesse già conosciuto i fatti e liquidato i sinistri; la nullità per omessa notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado; la mancata ammissione di prove testimoniali, comprese quelle relative a dichiarazioni indirette, e della prova contraria; l'erronea affermazione della responsabilità di uno degli imputati quale concorrente nel reato proprio dell'altro, in assenza di prova del contributo causale, della consapevolezza della frode e di uno specifico vantaggio; il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione; infine, la determinazione della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per uno degli imputati e la subordinazione del beneficio concesso all'altro al pagamento della provvisionale. La Corte ha ritenuto infondati o manifestamente infondati tutti i motivi. Ha escluso la necessità di rinnovare l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. per contestazioni suppletive effettuate in udienza preliminare ai sensi dell'art. 423 c.p.p.; ha ritenuto tempestive le querele, poiché il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato acquisita sulla base di elementi seri e concreti; ha considerato sanata l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza per il raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva e completa proposizione dell'appello; ha escluso violazioni in materia di testimonianza indiretta e di ammissione della prova; ha ritenuto adeguatamente motivata, anche nel quadro della doppia conforme, la responsabilità concorsuale fondata sull'emissione di fatture relative a riparazioni mai eseguite, utilizzate per le richieste di liquidazione, nonché sulle giustificazioni ritenute inattendibili; ha giudicato congrua la pena e adeguatamente motivate la negazione o subordinazione dei benefici. La Corte ha inoltre escluso il maturare della prescrizione e ha negato alla parte civile il rimborso delle spese del giudizio di cassazione, non essendo intervenuta nella discussione orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha confermato in via definitiva la decisione di merito sulla responsabilità per truffa ai danni della compagnia assicurativa e sul trattamento sanzionatorio. Ha escluso la prescrizione dei reati. Ha rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità, poiché la parte civile aveva depositato soltanto una memoria conclusionale con nota spese senza partecipare alla discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini preliminari precede l'esercizio dell'azione penale e non deve essere rinnovato per la contestazione suppletiva di un reato connesso effettuata dal pubblico ministero in udienza preliminare.

  • art. 423 c.p.p.

    La contestazione suppletiva in udienza preliminare di un reato connesso non impone la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

  • art. 183 c.p.p.

    L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza, costituente nullità a regime intermedio, è sanata dal raggiungimento dello scopo quando l'impugnazione sia tempestivamente proposta e investa il provvedimento e la relativa motivazione.

  • art. 195, comma 3, c.p.p.

    La richiesta di audizione del teste di riferimento deve indicare puntualmente le circostanze apprese indirettamente e riferite in dibattimento, oltre a essere tempestiva e rituale.

  • art. 507 c.p.p.

    Il potere istruttorio integrativo del giudice non è esercitabile in assenza dei relativi presupposti e non supplisce alla mancata indicazione di prova contraria in senso proprio.

  • art. 642 c.p.

    La responsabilità per truffa ai danni di un'assicurazione può essere affermata anche a titolo concorsuale quando la condotta di emissione di documentazione falsa, destinata a essere utilizzata per ottenere l'indennizzo, dimostri la consapevole partecipazione al disegno fraudolento.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    La disciplina introdotta dalla norma, relativa alla sospensione del corso della prescrizione, resta applicabile ai reati commessi durante la sua vigenza.

  • art. 1 legge 9 gennaio 2019, n. 3

    La Corte richiama la norma per escluderne l'effetto abrogativo retroattivo sulla disciplina previgente della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge per individuare il regime applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Massime di principio

  • L'avviso di conclusione delle indagini preliminari non deve essere rinnovato quando, dopo l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero formula in udienza preliminare una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 423 c.p.p. relativa a un reato connesso.
  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona titolare del diritto acquisisce conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, sulla base di elementi seri e concreti; la precedente liquidazione del sinistro non esclude la tempestività della querela se la natura fraudolenta emerge solo da successive investigazioni.
  • L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza integra una nullità a regime intermedio che è sanata per raggiungimento dello scopo quando il difensore propone tempestivamente un'impugnazione completa, riferita al provvedimento effettivamente impugnato e alla sua motivazione.
  • La richiesta di audizione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.p. deve individuare con precisione le dichiarazioni indirettamente apprese e le circostanze riferite in dibattimento; una doglianza generica non consente di configurare la violazione processuale.
  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di una doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile soltanto quando il giudice d'appello abbia utilizzato materiale probatorio nuovo oppure quando entrambi i giudici di merito siano incorsi in un travisamento macroscopico e inequivoco delle risultanze acquisite.
  • La motivazione della sentenza d'appello che conferma quella di primo grado può integrarsi con quest'ultima formando un unico apparato argomentativo, quando le due decisioni concordino nella valutazione delle prove e la seconda risponda alle censure dell'impugnazione.
  • Il concorso nella truffa assicurativa può essere desunto dalla predisposizione e dall'emissione consapevole di fatture relative a prestazioni mai eseguite, destinate a essere utilizzate da altro concorrente per ottenere la liquidazione del sinistro, unitamente ad altri elementi indicativi della conoscenza del fine illecito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma riguarda la verifica della presenza di una motivazione logica, coerente, completa e fondata su elementi dimostrativi validi.
  • La determinazione della pena e la concessione o subordinazione dei benefici sono incensurabili in cassazione quando risultino sorrette da una motivazione adeguata riferita alle caratteristiche del fatto e alla personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniProvePena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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