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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17247/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della responsabilità per uso di atto falso (patente di guida albanese risultata interamente contraffatta). Tre motivi: 1) diniego dell'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), con critica alla valutazione che avrebbe richiesto approfondimenti per accertare la falsità non evidente ictu oculi; 2) omissione, in sede d'appello, dell'avviso o della pronuncia sull'accesso alle nuove pene sostitutive (riferimento a art. 545‑bis c.p.p. e alla disciplina transitoria ex d.lgs. 150/2022 e art. 20‑bis c.p.), senza che fosse valutata la possibilità di applicarle; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.) per le precarie condizioni sociali del ricorrente e conseguente eccessiva durezza della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo: dichiarato generico e manifestamente infondato; richiamata la giurisprudenza (Sez. Unite Tushaj) che richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo ai fini dell'art. 131‑bis, e ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado hanno documentato la significativa gravità (illecito commesso durante affidamento in prova, sofisticazione della falsificazione, necessità di accertamenti scientifici), giustificando il diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti. Sul secondo motivo: manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza citata, l'istanza volta ad ottenere l'applicazione delle nuove pene sostitutive deve essere proposta dall'imputato (al più tardi in udienza di discussione d'appello), e nel caso non risulta che tale richiesta sia stata formulata; quindi il giudice d'appello non era tenuto a pronunciarsi d'ufficio. Sul terzo motivo: infondato per genericità e per la valutazione complessiva dei precedenti e della gravità della condotta; la commisurazione della pena, comunque sotto la media edittale ma motivata, è ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e il ricorso è rigettato (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione cumulativa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; l'applicabilità è esclusa se anche uno solo dei criteri risulta negativamente apprezzato. La motivazione del diniego può risultare implicitamente dai giudizi sulle circostanze di gravità e colpevolezza.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro da considerare nella valutazione della gravità del fatto e nella commisurazione della pena; i criteri sono impliciti nel richiamo all'adeguatezza della pena.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Disposizione sulle attenuanti generiche; il riconoscimento è rimesso alla valutazione del giudice in base alle circostanze concrete e non può essere reclamato con motivi generici.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di avviso circa l'accesso a strumenti alternativi al carcere; la Corte evidenzia che, per l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, è necessaria una specifica richiesta dell'imputato in appello.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria che rende applicabili, nel caso, le nuove disposizioni sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la giurisprudenza richiede istanza dell'imputato per l'esame da parte del giudice d'appello.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Prevede le nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la pronuncia sulla loro applicabilità in appello richiede istanza difensiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'imposizione delle spese al ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato in riferimento all'obbligo di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nell'atto d'impugnazione; motivo generico in appello rende la censura inammissibile in Cassazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Analogamente all'art. 581, impone l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nell'atto di impugnazione in Cassazione; giustifica l'inammissibilità delle doglianze generiche.

  • art. 585 c.p.p., comma 4

    Richiamato nella parte in cui si dice che richieste nuove o motivate in appello possono essere presentate anche successivamente, ma la giurisprudenza impone comunque che l'istanza per le pene sostitutive intervenga almeno entro l'udienza di discussione d'appello.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) va valutata considerando congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo: la presenza di un elemento negativo esclude l'applicazione dell'istituto.
  • Se il documento falsificato è sofisticato e l'offesa è commessa in particolari condizioni (es. durante affidamento in prova) e richiede accertamenti scientifici, è probabile il rifiuto dell'art. 131‑bis e delle attenuanti generiche.
  • In sede d'appello il giudice deve valutare le nuove pene sostitutive (ex art. 20‑bis c.p.) solo se l'imputato le ha espressamente richieste, anche se la richiesta può essere formulata fino all'udienza di discussione d'appello; in mancanza di tale istanza il giudice non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio.
  • Le censure generiche in appello (o formulate in termini vaghi) sono suscettibili di inammissibilità in Cassazione: il ricorso deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto oggetto di critica.
  • La commisurazione della pena non richiede motivazione dettagliata se la pena è inferiore alla media edittale, purché la decisione richiami il criterio di adeguatezza e risulti compatibile con i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dalla complessiva valutazione dei precedenti e dalla gravità del comportamento; la mera citazione di condizioni sociali precarie, senza elementi concreti e specifici, difficilmente ottiene riconoscimento.

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