Cassazione Penale, Sentenza n. 14991/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. A carico di Galati erano contestati reati di droga (artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorso sosteneva che le accuse si fondassero unicamente sul fatto di essere la moglie di Silvano Mazzeo, che gli indizi fossero vaghi e insufficienti (limitati a telefonate interpratate arbitrariamente), non vi fossero incontri o partecipazioni a riunioni significative, e che dalle intercettazioni emergesse che la Galati non fosse al corrente né partecipasse alle attività illecite; si contestava inoltre la configurabilità dell'associazione e della circostanza aggravante per mancanza di elementi oggettivi e soggettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che l'ordinanza del riesame avesse fornito adeguata, articolata e non illogica motivazione sui gravi indizi di colpevolezza a carico della Galati. La Corte ha confermato la sussistenza di indizi relativi alla partecipazione dell'indagata a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la sua responsabilità nei reati di cessione, richiamando numerosissime intercettazioni, incontri e ruoli organizzativi (coordinamento, mediazione, assicurazione delle consegne) che dimostrerebbero consapevolezza e contributo operativo. Ha altresì confermato l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in quanto la ricorrente, pur con un ruolo "ancillare", era consapevole dell'agevolazione svolta nei confronti di un clan mafioso. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferito ai delitti di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le cessioni contestate risultassero dagli elementi raccolti (intercettazioni e servizi di osservazione) e che potessero integrare i reati fine anche se non compiute formalmente "in nome" dell'associazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato interpretato come configurabile quando esista una durevole comunanza di scopo volta all'immissione di stupefacente sul mercato; non è richiesta identità di scopi personali né che le singole condotte siano sempre compiute formalmente per conto dell'associazione, ma che rientrino nel programma criminoso comune
L'aggravante inerente ai rapporti con associazioni di tipo mafioso può ricadere su concorrenti che, pur non animati direttamente dallo stesso movente mafioso, siano consapevoli della finalità agevolatrice perseguita dalla componente mafiosa; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza e i rapporti stretti con esponenti del clan fossero sufficiente riscontro
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione dei fatti, salvo vizio di legge o illogicità manifesta nella motivazione
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente una "durevole comunanza di scopo" e l'integrazione delle singole condotte nel programma criminoso comune, non la perfetta corrispondenza di fini personali tra i partecipanti
- Intercettazioni ripetute, linguaggio criptico coerente con il traffico, incontri periodici e un ruolo organizzativo (coordinamento, mediazione, controllo delle consegne) possono costituire gravi indizi di partecipazione anche in assenza di sequestri diretti
- La qualifica di coniuge non esclude responsabilità penale: la mera contiguità personale non è sufficiente a escludere la partecipazione quando emergano elementi concreti di contributo e consapevolezza
- L'aggravante collegata a rapporti con associazioni mafiose può essere applicata anche a chi non sia esponente di vertice, se era consapevole della finalità agevolatrice del gruppo e ha collaborato nel perseguirla
- In fase cautelare il giudice può fondarsi su un compendio probatorio (intercettazioni, osservazioni, incontri) per ritenere sussistenti gravi indizi; la loro valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-giuridici manifesti
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