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Sentenza

Sentenza n. 7454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: d.P.R. di annullamento del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana, emesso dopo che era emersa l’assenza della necessaria istruttoria a causa dell’ingerenza illecita di una funzionaria ministeriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. V bis, n. 13958/2024, che aveva respinto il ricorso contro il d.P.R. di annullamento della concessione della cittadinanza italiana. Ha dedotto che il Ministero avesse disposto l’annullamento senza prove concrete di irregolarità nella sua pratica, richiamando genericamente un’indagine penale riguardante una funzionaria ministeriale; ha inoltre sostenuto di possedere tutti i requisiti per la cittadinanza, di non essere coinvolto in procedimenti penali e che il provvedimento fosse carente di istruttoria e motivazione, oltre che tardivo.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Collegio richiama la giurisprudenza su casi analoghi e ritiene legittimo l’annullamento in autotutela: la concessione originaria era stata formata senza la necessaria istruttoria sui requisiti, in un procedimento inquinato dall’ingerenza infedele della funzionaria. È irrilevante, ai fini della legittimità dell’annullamento della concessione viziata, che il beneficiario fosse estraneo al procedimento penale riguardante la funzionaria. Il Collegio precisa tuttavia che, in assenza di responsabilità penale accertata a carico del richiedente, permane il dovere dell’Amministrazione di rieditare il procedimento, nel rispetto dei principi di personalità della responsabilità, proporzionalità e tutela dell’affidamento. Le spese del grado sono compensate per la materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    non a caso indicati come “vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale”

    I principi di imparzialità e buon andamento, insieme alle esigenze di trasparenza e credibilità dell’azione amministrativa, sono stati ritenuti rilevanti per giustificare l’intervento demolitorio sui procedimenti di concessione viziati.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Quanto infine all’ultima doglianza, con cui si lamenta la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 va ribadito anche in quest’occasione che il termine ivi previsto trova applicazione con esclusivo riferimento ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ai quali non è riconducibile il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana

    Secondo la motivazione del TAR riportata nella sentenza, il termine previsto dall’art. 21-nonies non si applica all’annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza, qualificata come conferimento ex novo di uno status e non come autorizzazione o attribuzione di un vantaggio economico. Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando i precedenti su fattispecie sovrapponibili, senza sviluppare autonomamente la questione del termine.

  • art. 74 c.p.a.

    Nella fattispecie, ritiene il Collegio che trovi applicazione l’articolo 74, secondo periodo c.p.a., potendosi rimandare alle motivazioni di cui ai precedenti in materia, contenenti “conclusioni raggiunte in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in esame”

    La disposizione consente al giudice di motivare sinteticamente mediante richiamo a precedenti che abbiano già risolto fattispecie del tutto sovrapponibili.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale di alta amministrazione, fondato su una valutazione prognostica dell’interesse pubblico e della capacità dello straniero di integrarsi stabilmente nella comunità nazionale; il sindacato giurisdizionale verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza dei fatti con la finalità del potere.
  • Quando la concessione della cittadinanza sia stata rilasciata senza la necessaria istruttoria sui requisiti a causa dell’ingerenza illecita di una funzionaria, l’estraneità del beneficiario al procedimento penale riguardante la funzionaria non esclude la rilevanza oggettiva dell’illegittimità della concessione né, di per sé, la legittimità del successivo annullamento in autotutela.
  • Se il beneficiario non è stato riconosciuto penalmente responsabile, l’annullamento della concessione viziata non esaurisce gli obblighi amministrativi: l’Amministrazione deve rieditare il procedimento, rispettando i principi di personalità della responsabilità, proporzionalità e tutela dell’affidamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

Testo integrale

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