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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11354/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/02/2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale (già sospeso) e ha dichiarato non validamente espiata la pena nel periodo di affidamento. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente il rapporto fra misure cautelari e misure alternative e che la giurisprudenza esclude la revoca automatica della misura alternativa in caso di custodia cautelare, ammettendo la possibile coesistenza delle due misure.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato la revoca: all'epoca dell'ammissione all'affidamento non erano note le gravità emerse con l'ordinanza cautelare (28/09/2020) e dalla custodia è risultato che la condotta associativa, funzionale all'attività dell'impresa di pompe funebri familiare (attività posta a base dell'affidamento), aveva effettivamente perpetuato una posizione di forza criminale. Tali nuovi elementi giustificavano la revoca dell'affidamento con efficacia ex tunc. La Corte ha confermato l'orientamento che non vi è revoca automatica per la sola emissione della misura cautelare, ma che la revoca è legittima se dal provvedimento cautelare emergono nuovi elementi tali da modificare la prognosi favorevole originaria. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Indica la gravità e la natura associativa dei reati contestati, rilevanti per valutare la compatibilità dell'affidamento con la condotta tenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna alle spese processuali e al pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di esclusione di esenzione da responsabilità sulle spese in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. 1, n. 8656 del 18/02/2009 (Del Buono)

    Affermata la regola che la custodia cautelare non determina la revoca automatica dell'affidamento, ma la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura cautelare; la revoca dipende dalla valutazione della condotta.

  • Cass. Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018 (Galiano)

    Conferma il principio che non esiste un automatismo di revoca e che va valutata la condotta contestata nel provvedimento cautelare.

  • Cass. Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 (Russo)

    Stabilisce che l'affidamento può essere revocato per sopravvenienza di misura cautelare per fatti commessi prima solo se emergono nuovi elementi capaci di modificare il quadro conoscitivo alla base della concessione.

  • Altri precedenti citati (Cass. Sez. 1, n. 13376/2019 Castelluzzo; n. 27713/2013 Guerrieri; n. 2566/1998 Lupoli)

    Precedenti richiamati a sostegno del criterio di valutazione della compatibilità tra condotte contestate e prosecuzione della misura alternativa; indicano la necessità di valutare il concreto contenuto della condotta e la sua collocazione temporale.

Massime di principio

  • La sola emissione di una misura cautelare nei confronti di un affidato non comporta automaticamente la revoca dell'affidamento; occorre valutare se dal provvedimento cautelare emergano elementi nuovi che incidono sulla prognosi favorevole originaria.
  • Se i fatti oggetto della misura cautelare sono antecedenti o inerenti all'attività che ha giustificato l'affidamento (es. attività lavorativa posta a base della misura) e risultano idonei a rafforzare una posizione di forza criminosa, il Tribunale può revocare l'affidamento anche con efficacia ex tunc.
  • La decisione di revoca deve essere adeguatamente motivata rispetto ai fatti concreti emersi con il provvedimento cautelare; un'impugnazione generica che non affronti le ragioni fattuali espresse dal giudice è destinata all'inammissibilità.
  • In valutazioni simili, difensore e ricorrente devono contestare specificamente la valutazione del giudice sulle nuove conoscenze emerse (tempistica, modalità e incidenza delle condotte) per avere chance di successo in sede di legittimità.
  • La compatibilità tra misure cautelari e misure alternative va valutata caso per caso, privilegiando l'analisi della concreta condotta e del suo impatto sulla finalità rieducativa e di sicurezza della misura alternativa.

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