Cassazione Civile, Ordinanza n. 10526/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento e la rendita catastale di un immobile di proprietà della società. La società aveva impugnato l'atto e, nelle more, aveva presentato una denuncia di variazione DOCFA relativa allo stesso immobile, poi validata dall'Amministrazione. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che la rendita successivamente consolidata con DOCFA rendesse corretta la pretesa della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 4, comma 21, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. e dell'art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994, assumendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia sanante e confermativa alla validazione del DOCFA successiva all'atto impugnato e avesse ritenuto corretti i valori di stima indicati dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che la dichiarazione catastale DOCFA ha natura di mera dichiarazione di scienza e giudizio, non di atto negoziale, ed è emendabile e ritrattabile senza limiti temporali quando contenga errori del contribuente. Ha rilevato inoltre che, nel caso concreto, l'Ufficio aveva successivamente determinato la rendita definitiva dell'immobile in misura difforme da quella posta a base dell'avviso di rettifica impugnato; pertanto la CTR aveva correttamente accolto l'impugnazione della società. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 4, comma 21, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853
Richiamato dalla ricorrente come disposizione asseritamente violata in tema di rettifica catastale.
art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994
Richiamato dalla ricorrente come disposizione asseritamente violata in tema di denuncia DOCFA e sua valutazione da parte dell'Ufficio.
r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20
Richiamati per affermare che la dichiarazione catastale è atto iniziale del procedimento di classamento e non atto negoziale.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56
Richiamato nel quadro normativo della disciplina catastale e del classamento.
d.m. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1
Richiamato per ribadire la natura dichiarativa della DOCFA e il potere di rettifica dell'Ufficio.
art. 53 Cost.
Evocato per sostenere che una dichiarazione catastale errata, se non emendabile, cristallizzerebbe un'imposizione in contrasto con la capacità contributiva.
art. 97 Cost.
Richiamato, nel passaggio sui criteri di interpretazione estensiva degli atti impugnabili, quale fondamento del buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento dell'effettività del diritto di difesa del contribuente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2
Richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria sulle operazioni catastali e sugli atti ad esse relativi.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. f)
Richiamato per qualificare come impugnabile l'atto di diniego di rettifica della rendita catastale e, in generale, gli atti relativi alle operazioni catastali.
Richiamato per spiegare che l'impugnabilità dipende dagli effetti giuridici concretamente prodotti dall'atto nella sfera del contribuente.
Massime di principio
- La dichiarazione catastale presentata dal contribuente ha natura di dichiarazione di scienza e di giudizio, non di atto negoziale o dispositivo, ed è il primo atto di un procedimento amministrativo di classamento di natura accertativa.
- La rendita catastale non ha efficacia costitutiva diretta dell'obbligazione fiscale, ma solo riflessa; proprio per la sua efficacia pluriennale e non limitata a una singola annualità, il contribuente può chiederne la variazione, la rettifica o la correzione senza un limite temporale rigido, se la dichiarazione originaria è errata.
- Se la dichiarazione catastale del contribuente è viziata da errore, essa è sempre emendabile e ritrattabile; una diversa soluzione determinerebbe una tassazione non coerente con il principio di capacità contributiva.
- L'impugnabilità degli atti catastali va valutata in relazione agli effetti giuridici concretamente prodotti dall'atto nella sfera del contribuente, con interpretazione estensiva delle categorie di atti elencate nel processo tributario.
- Quando l'Amministrazione, nelle more del giudizio, determina una rendita definitiva dell'immobile diversa da quella posta a base dell'atto originariamente impugnato, l'impugnazione del contribuente può essere accolta se l'atto presupposto risulta superato dalla nuova determinazione catastale.
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