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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25019/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (risparmiatori)

La controversia

I ricorrenti avevano sottoscritto un buono fruttifero postale e avevano dedotto che, al momento della sottoscrizione, non era stato loro consegnato il foglio informativo analitico indicante la serie del buono e la relativa scadenza. Secondo la prospettazione attorea, l'omessa informazione aveva impedito loro di conoscere il termine entro il quale riscuotere il capitale maggiorato degli interessi, determinando la prescrizione del diritto alla riscossione. Avevano quindi proposto una domanda di natura risarcitoria, qualificata in primo grado anche come responsabilità precontrattuale, chiedendo il ristoro del danno subito; il Giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento di euro 500,00. La società aveva impugnato la decisione e il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo ormai prescritto il diritto al rimborso dei buoni. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse deciso su una domanda diversa da quella risarcitoria effettivamente proposta, sostituendola con una domanda di rimborso del buono; con il secondo hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello della società fosse privo di specificità; con il terzo hanno denunciato la violazione degli artt. 1218, 1175, 1176 e 1375 c.c., nonché dell'art. 3, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, sostenendo che la mancata consegna del foglio informativo integrasse un inadempimento degli obblighi informativi e fondasse la responsabilità risarcitoria della società. In via preliminare, i ricorrenti avevano contestato anche la mancata produzione della procura notarile del rappresentante della società, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha disatteso l'eccezione relativa alla procura, rilevando che la procura conferita per atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è soggetta a pubblicità legale e che, quando il potere rappresentativo deriva da un atto soggetto a tale pubblicità, chi contesta il potere deve provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: anche la denuncia di un error in procedendo richiede che il ricorrente indichi con sinteticità e chiarezza gli elementi caratterizzanti il fatto processuale e il contenuto degli atti rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il primo motivo è stato accolto. La Corte ha rilevato che la domanda originaria era risarcitoria e riguardava le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi informativi, mentre il Tribunale aveva deciso la controversia considerando soltanto la prescrizione del diritto al rimborso del buono e la non esigibilità di tale diritto. In tal modo il giudice d'appello aveva travisato il contenuto della domanda e omesso di pronunciarsi sulla questione se l'omessa informazione circa la scadenza avesse impedito ai titolari di riscuotere tempestivamente il capitale e gli interessi, determinando il danno lamentato. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta e non può sostituirla d'ufficio con un'azione diversa in conseguenza del travisamento del suo contenuto.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza, accompagnando la parte volitiva con argomentazioni idonee a confutare le ragioni della decisione impugnata. La censura di inammissibilità dell'appello proposta in cassazione deve a sua volta essere specifica e autosufficiente.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato quale fondamento della responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dalla mancata consegna delle informazioni sul buono.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato in relazione agli obblighi di correttezza nell'esecuzione del rapporto e agli obblighi informativi contestati alla società.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato in relazione alla diligenza dovuta nell'adempimento degli obblighi gravanti sulla società.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato in relazione all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 3, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000

    La disposizione è indicata dai ricorrenti quale fonte dell'obbligo di consegna del foglio informativo recante le informazioni sulla serie e sulla scadenza del buono fruttifero postale.

  • artt. 2209 e 2206 c.c.

    Le procure relative al compimento di atti pertinenti all'esercizio dell'impresa sono soggette a pubblicità legale; se il potere rappresentativo deriva da un atto soggetto a tale pubblicità, chi ne contesta la validità deve provare l'irregolarità dell'atto di conferimento.

Massime di principio

  • Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, travisando il contenuto della domanda, sostituisce d'ufficio l'azione effettivamente proposta con un'azione diversa e decide su quest'ultima.
  • Quando la domanda è diretta al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obblighi informativi e individua nella prescrizione del diritto principale una conseguenza dell'inadempimento, il giudice deve esaminare la responsabilità risarcitoria prospettata; non può rigettare la domanda limitandosi a rilevare la prescrizione del diritto principale come causa ostativa della pretesa.
  • La denuncia in cassazione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede l'indicazione sintetica e puntuale degli atti e dei fatti processuali rilevanti; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti non esonera il ricorrente dall'onere di specificare il contenuto della censura nel ricorso.
  • Quando il potere rappresentativo di chi conferisce una procura alle liti deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, la parte che contesta tale potere deve provare l'irregolarità dell'atto di conferimento; non è necessario depositare la procura notarile se la sua esistenza e i relativi poteri risultano dal regime di pubblicità legale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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