Cassazione Penale, Ordinanza n. 17627/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non incide sul merito della condanna già pronunciata in appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/10/2024, censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio: lamentava il bilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata contestata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. La doglianza è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva già valorizzato l'aumentata pericolosità sociale del ricorrente e aveva correttamente ritenuto precluso un diverso giudizio di bilanciamento per effetto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.
Norme richiamate
art. 99, quarto comma, cod. pen.
la recidiva reiterata è stata valorizzata quale indice di aumentata pericolosità sociale e base dell'inasprimento sanzionatorio
art. 69, comma quarto, cod. pen.
è stato ritenuto precluso il diverso giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva nei casi contemplati dalla norma
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La censura relativa al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica è inammissibile.
- Quando la legge prevede un giudizio di bilanciamento precluso o limitato, il giudice non può operare una diversa comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti in senso favorevole all'imputato.
- La recidiva reiterata può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di maggiore pericolosità sociale ai fini del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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