Cassazione Penale, Ordinanza n. 00684/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già confermata in appello, sia quanto alla responsabilità per il reato contestato sia quanto alla recidiva ritenuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di un imputato per bancarotta fraudolenta, aggravata dalla recidiva reiterata nel quinquennio, in relazione a fatti commessi a Pistoia il 7 gennaio 2015. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, ma le doglianze erano considerate generiche perché riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; con il secondo si censurava, ai sensi dell'art. 99 c.p. e per vizio di motivazione, l'applicazione della recidiva, sostenendone l'insussistenza dei presupposti. La Corte ha ritenuto anche tale motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato il giudizio di ritenuta applicabilità della recidiva richiamando le numerose condanne pregresse e la loro idoneità a segnalare maggiore colpevolezza e pericolosità.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 l.f.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla decisione emerge che l'imputazione riguardava un'ipotesi di bancarotta fraudolenta.
La recidiva è stata ritenuta applicabile perché le pregresse condanne dell'imputato risultavano concretamente significative di maggiore colpevolezza e pericolosità; la censura difensiva è stata reputata generica e infondata.
Il ricorso è stato scrutinato nei limiti del giudizio di legittimità: non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo specifici travisamenti decisivi.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza indicare specifici travisamenti della prova o vizi logici decisivi, sono inammissibili perché mirano a sollecitare una rivalutazione del fatto.
- La motivazione delle sentenze di merito che si integrano tra loro può essere censurata in cassazione solo se presenta macroscopiche illogicità o reali aporie decisive; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice dia conto, con motivazione non illogica e riferita ai precedenti specifici dell'imputato, che le pregresse condanne siano concretamente significative di una maggiore colpevolezza e pericolosità.
- La deduzione del vizio di motivazione sulla recidiva richiede un confronto puntuale con la decisione impugnata; censure generiche o apodittiche sono manifestamente infondate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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