Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il ricorso nel merito come impugnazione per cassazione. Riqualifica l'atto come opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso, ritenendo che il rimedio corretto contro il provvedimento de plano sia l'opposizione e non il ricorso diretto in Cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto che ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova, con cui era stata applicata senza formalità una misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato relatore. La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, c.p.p., contro il provvedimento del magistrato relatore che applica senza formalità una misura alternativa è ammessa opposizione davanti allo stesso Tribunale di sorveglianza entro dieci giorni, con applicazione del procedimento ex art. 666 c.p.p. e contraddittorio camerale. Viene invece esclusa la possibilità di proporre immediato ricorso per cassazione avverso la decisione iniziale de plano, essendo il ricorso diretto ammesso solo contro l'ordinanza che definisce l'opposizione. In applicazione del principio di qualificazione dell'impugnazione, la Corte riqualifica il ricorso come opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione.
Norme richiamate
avverso il provvedimento del Magistrato relatore, componente del Tribunale di sorveglianza, che applica senza formalità una misura alternativa alla detenzione, è ammessa opposizione davanti allo stesso Tribunale, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione
Il rimedio ordinario contro il provvedimento de plano del magistrato relatore è l'opposizione al Tribunale di sorveglianza, non il ricorso diretto per cassazione.
In sede di opposizione si segue il procedimento camerale regolato da questa norma, con garanzia del contraddittorio.
L'impugnazione va qualificata secondo il suo contenuto e la volontà sostanziale della parte; qui il ricorso è riqualificato come opposizione.
Massime di principio
- Contro il provvedimento de plano del magistrato relatore del Tribunale di sorveglianza che applica una misura alternativa alla detenzione, il rimedio esperibile è l'opposizione allo stesso Tribunale entro il termine previsto dalla legge.
- Il ricorso diretto per cassazione non è ammesso avverso la decisione iniziale de plano, ma soltanto contro l'ordinanza che definisce l'opposizione.
- Quando l'atto di impugnazione è proposto davanti a un giudice incompetente o con denominazione erronea, il giudice deve attribuirgli la corretta qualificazione giuridica in base al suo contenuto sostanziale, ove ne ricorrano i presupposti.
- Nel procedimento di opposizione avverso provvedimenti del Tribunale di sorveglianza si applica il rito camerale previsto dall'art. 666 c.p.p., con contraddittorio tra le parti.
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