Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di falso contestati, ritenendo mancante la condizione di procedibilità poiché il fatto sarebbe stato commesso all'estero. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, erronea applicazione della legge penale perché, una volta ritenuta la falsificazione della patente italiana in Spagna e quindi l'operatività dell'art. 10 c.p., il giudice avrebbe dovuto comunque riqualificare il fatto come uso di atto falso, essendo emerso che il documento era stato utilizzato in Italia; dall'altro, vizio di motivazione per avere il Tribunale affermato in modo illogico che il reato si era consumato all'estero, basandosi sulle sole dichiarazioni dell'imputato e trascurando gli indizi contrari, tra cui la natura italiana della patente, la presenza dell'imputato in Italia dal 2018, la residenza e il domicilio a Torino e l'arresto mentre tentava di espatriare verso l'Olanda con quel documento.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure sul luogo di consumazione o sulla corretta qualificazione del fatto, ma ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse in realtà una sentenza dibattimentale resa dopo la costituzione delle parti nel giudizio direttissimo, e non una sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p. Di conseguenza ha qualificato la decisione come appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p. nel testo vigente ratione temporis. Poiché il Procuratore Generale aveva proposto un ricorso qualificabile come ricorso per saltum e aveva dedotto anche vizi di motivazione non deducibili con l'impugnazione diretta, la Corte ha disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio di merito.
Norme richiamate
artt. 482 e 477 c.p.
norme poste a base della contestazione originaria, relative a falsità materialmente e ideologicamente collegate a documento pubblico; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi al tema dell'impugnazione
art. 10 c.p.
richiamato dal ricorrente quale disciplina della punibilità dei fatti commessi all'estero e della necessità della relativa condizione di procedibilità
art. 489 c.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto come uso di atto falso, in presenza dell'utilizzazione del documento in Italia
art. 469 c.p.p.
richiamato per escludere che la decisione impugnata fosse una sentenza predibattimentale, poiché resa dopo la costituzione delle parti nel giudizio direttissimo
art. 484 c.p.p.
utilizzato come parametro per individuare il momento fino al quale può parlarsi di sentenza predibattimentale
art. 129 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 529 c.p.p. per qualificare la sentenza come dibattimentale di proscioglimento
art. 529 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 129 c.p.p. per la qualificazione della sentenza di proscioglimento resa in udienza dibattimentale
art. 593, comma 2, c.p.p.
richiamato per affermare l'appellabilità da parte del pubblico ministero della sentenza dibattimentale di proscioglimento, nel testo vigente al momento dell'impugnazione
art. 2, comma 1, lett. a), l. 9 agosto 2024, n. 114
menzionato solo per precisare che le modifiche successive non erano ancora applicabili al caso
art. 606, lett. e), c.p.p.
richiamato per osservare che il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso per saltum
art. 569, comma 3, c.p.p.
base normativa della conversione del ricorso per cassazione in appello quando l'impugnazione è proponibile solo come appello
Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473
precedente delle Sezioni Unite richiamato per il principio secondo cui la sentenza predibattimentale è solo quella pronunciata fino al compimento delle formalità di cui all'art. 484 c.p.p.
Sez. 2, n. 16478 del 03/04/2024, Caminiti, Rv. 286279
precedente richiamato a sostegno della conversione del ricorso in appello
Massime di principio
- Una sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti nel giudizio direttissimo non è una sentenza predibattimentale ai sensi dell'art. 469 c.p.p., ma una sentenza dibattimentale resa in pubblica udienza.
- Se il provvedimento è una sentenza dibattimentale di proscioglimento, esso è appellabile dal pubblico ministero secondo la disciplina vigente ratione temporis; l'erronea qualificazione come sentenza predibattimentale non può sottrarre l'impugnazione al regime dell'appello.
- Quando l'impugnazione proposta in cassazione ha in realtà natura di appello, la Corte deve disporne la conversione ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., se l'atto contiene censure incompatibili con il ricorso per saltum, come i vizi di motivazione.
- Ai fini della qualificazione dell'atto come predibattimentale o dibattimentale, rileva il momento processuale della pronuncia rispetto al compimento delle formalità previste dall'art. 484 c.p.p., non la sola formula utilizzata dal giudice.
- La Corte, in presenza di un errore sul mezzo di impugnazione, privilegia la conservazione dell'impugnazione e la sua riqualificazione nel rimedio corretto, evitando declaratorie di inammissibilità quando la parte ha utilizzato un mezzo astrattamente improprio ma convertibile.
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