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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte interessata, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto per il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia del 20 giugno 2024. La Corte rileva però che, in sede di legittimità, l'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso non rispettava tale requisito formale, è stato dichiarato inammissibile de plano. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla misura di sorveglianza o sul merito della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve essere presentato nelle forme prescritte e, per la cassazione, tramite difensore abilitato

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01

    precedente delle Sezioni Unite richiamato a sostegno dell'onere della sottoscrizione del difensore cassazionista

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto personalmente dalla parte e non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il difetto del requisito formale di sottoscrizione del ricorso per cassazione può essere rilevato e dichiarato de plano dalla Corte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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