Sentenza del 24/03/2017 n. 7634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con l’unico motivo, l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008. Ha contestato che la CTR avesse ritenuto nulla la cartella di pagamento per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, senza considerare che tale omissione determina nullità solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 e che, per le cartelle relative a ruoli anteriori, la nullità è espressamente esclusa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008; inoltre, non è sufficiente invocare un’irregolarità formale, poiché occorre dedurre e dimostrare un pregiudizio concreto, che nella fattispecie la società non aveva neppure dedotto. La decisione della CTR è stata quindi cassata; il giudizio dovrà proseguire in sede di rinvio.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
L'ordinamento, tuttavia, non tutela l'interesse all'astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purchè la parte medesima deduca e dimostri il nocumento concretamente subito, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto dalla società.
La tutela contro un vizio procedimentale richiede che la parte alleghi e dimostri un pregiudizio concreto: la mera irregolarità formale, senza nocumento, non basta a ottenere l’annullamento.
Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008
La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
L’indicazione dei responsabili è richiesta a pena di nullità per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008. Per i ruoli consegnati prima di tale data, l’omissione non rende nulla la cartella.
Massime di principio
- Per valutare la nullità di una cartella dovuta alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, occorre verificare quando il ruolo è stato consegnato all’agente della riscossione: la nullità prevista dalla norma opera per le consegne dal 1° giugno 2008, non per quelle anteriori.
- La violazione di una regola procedimentale non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: chi la invoca deve allegare e dimostrare il pregiudizio concreto subito, non essendo sufficiente l’interesse alla sola regolarità formale.
- L’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio non definisce necessariamente ogni aspetto della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese demandategli.
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