Cassazione Civile, Ordinanza n. 24864/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito di un contribuente per gli anni d’imposta 2005 e 2006, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando spese per incrementi patrimoniali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che, ai fini dell’accertamento sintetico, potessero essere considerate solo le spese sostenute negli anni precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento, non anche quelle successive. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, sostenendo che la norma presume la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta nell’anno in cui è effettuata e nei quattro precedenti, sicché è legittimo considerare investimenti ricollegabili anche ad anni successivi rispetto a quelli accertati, purché rientranti nell’arco temporale normativo; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe erroneamente identificato l’annualità rilevante con quella oggetto dell’accertamento, anziché con quella in cui è stata sostenuta la spesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali va imputata, in quote costanti, all’anno in cui è stata sostenuta e ai quattro anni precedenti; ha quindi cassato la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto, quinto e sesto comma; in particolare il quinto comma
Nell’accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali, la spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti; l’annualità rilevante è quella di sostenimento della spesa, non necessariamente quella oggetto dell’accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, la presunzione legale di imputazione della spesa opera con riferimento all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai quattro anni precedenti, in quote costanti.
- L’amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare, per la ricostruzione sintetica del reddito, investimenti e spese patrimoniali riferibili all’arco temporale previsto dalla norma, senza che sia corretto limitarne la rilevanza ai soli anni anteriori all’anno accertato.
- Quando una sentenza di merito fonda l’illegittimità dell’accertamento su un’erronea lettura della norma che disciplina la presunzione temporale, la cassazione è necessaria con rinvio per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato.
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