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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00922/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, in forza del quale la società ricorrente aveva versato alla controparte euro 12.700 per spese organizzative. I corsi non si erano poi tenuti e la committente aveva agito per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che la controparte avesse tempestivamente eccepito l'inadempimento della committente per non avere questa messo a disposizione i locali per lo svolgimento dei corsi; conseguentemente avevano ritenuto non provato l'esatto adempimento della parte attrice. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., perché l'eccezione di inadempimento era stata proposta tardivamente solo alla prima udienza dal convenuto e doveva quindi ritenersi preclusa, con la conseguenza che non poteva essere posto a suo carico l'onere di provare il proprio esatto adempimento; 2) violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., per non avere i giudici di merito pronunciato la risoluzione del contratto e la restituzione reciproca delle prestazioni nonostante l'impossibilità di esecuzione e l'impossibilità di accertare l'addebito della risoluzione; 3) censura sulle spese, per la compensazione integrale disposta in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il convenuto si era costituito solo alla prima udienza e quindi erano maturate le decadenze ex artt. 167 e 171, comma 2, c.p.c., con conseguente tardività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. Ha quindi affermato che i giudici di merito avevano erroneamente invertito l'onere della prova, perché, in una domanda di risoluzione contrattuale, il creditore deve provare il titolo del proprio diritto e allegare l'inadempimento altrui, mentre grava sul debitore la prova del proprio adempimento. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni processuali; se tardiva non può incidere sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore deve provare il titolo del proprio diritto e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto deve provare il proprio esatto adempimento.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che, accertata l'impossibilità di esecuzione e l'impossibilità di stabilire l'addebito della risoluzione, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto.

  • art. 1458 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto.

  • art. 167 c.p.c.

    La tardiva costituzione del convenuto comporta le decadenze relative alle difese e alle eccezioni non tempestivamente proposte.

  • art. 171, comma 2, c.p.c.

    Le decadenze maturate per la tardiva costituzione restano ferme anche se il convenuto si costituisce alla prima udienza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è eccezione in senso stretto: se proposta tardivamente, è inammissibile e non può essere considerata per ridistribuire l'onere della prova.
  • Nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore-assuntore dell'azione deve provare il titolo del credito e allegare l'inadempimento, mentre il debitore convenuto deve dimostrare di aver esattamente adempiuto.
  • La tardiva costituzione del convenuto determina le preclusioni processuali sulle eccezioni non tempestive; il giudice non può trattarle come se fossero state ritualmente sollevate.
  • Quando il motivo accolto riguarda una questione preliminare decisiva sul riparto dell'onere probatorio, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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